Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24400 del 16 aprile 1998, e'

disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Napoli, S. Vitaliano (Napoli), ArzanoPozzuoli (Napoli) e Teverola (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali per 226 unita' su un organico complessivo di 284 unita', per il periodo dall'11 giugno 1995 al 10 giugno 1996.

Con decreto ministeriale n. 24401 del 16 aprile 1998, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di: Napoli, S.

Vitaliano (Napoli), Arzano-Pozzuoli (Napoli) e Teverola (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali per 227 unita' su un organico complessivo di 271 unita', per il periodo dall'11 giugno 1996 al 10 giugno 1997.

Con decreto ministeriale n. 24402 del 16 aprile 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Portabagagli, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 144 unita', di cui 19 parttime da 21 a 17 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 144 unita'.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Portabagagli, a corrispondere i...

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