LEGGE 14 novembre 1979, n. 589 - Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche

Coming into Force24 Novembre 1979
Enactment Date14 Novembre 1979
Published date23 Novembre 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/11/23/079U0589/CONSOLIDATED/20130809
Official Gazette PublicationGU n.320 del 23-11-1979
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

Le disponibilita' previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, sono elevate, per l'esercizio 1979, di lire 3 miliardi e 300 milioni.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, e' determinato in lire 750 milioni.

L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge sopraindicata, e' destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attivita' musicali, nonche' centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, e' determinata in misura non superiore a lire 250 milioni.

Art 2.

Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115, a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terra' anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza del loro ammortamento.

Art 3.

Ai fini del riconoscimento della nazionalita' ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213...

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