Ripartizione tra le regioni e le province autonome del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 366/1998.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante ´norme per il finanziamento della mobilita' ciclisticaª e, in particolare

l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti; l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica; l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge; Vista la legge finanziaria n. 448 del 29 dicembre 2001 che ha previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a 500.000 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004; Considerato che a seguito dell'accantonamento disposto nel corso del 2002, ai sensi della legge n. 246/2002, sullo stanziamento di competenza del capitolo 8188, non e' stato possibile procedere, nel corso del medesimo anno, all'impegno della somma di euro 500.000,00, a favore delle regioni e province autonome per gli interventi concernenti la mobilita' ciclistica, e che lo stesso risulta iscritto nel corrente esercizio finanziario 2003 quale residuo di stanziamento, provenienza 2002, del citato capitolo 8188; Considerato, pertanto, che le disponibilita' della legge n.

448/2201 ammontano a Euro 1.500.000; Vista la nota prot. n. 2984/A3TRASP dell'8 ottobre 2001 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo

per la lettera ´aª il 40% in parti uguali tra tutte le regioni e province autonome che presenteranno nuovi programmi di mobilita' ciclistica a questo Ministero entro i termini fissati; per la lettera ´bª il 30% in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione e dagli enti locali per le finalita' di cui alla legge n. 366/1998; per la lettera ´cª il 30% sulla base di quanto impegnato dalla regione nell'esercizio finanziario precedente a quello di riparto; Vista la nota n. 5886 del 30 novembre 2001 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, eccetto per quanto riguarda la lettera b) nella sola parte che considera anche il cofinanziamento degli enti...

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