LEGGE 19 ottobre 1998, n. 366 - Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica

Coming into Force07 Novembre 1998
Published date23 Ottobre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/10/23/098G0421/ORIGINAL
Enactment Date19 Ottobre 1998
Official Gazette PublicationGU n.248 del 23-10-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. La presente legge detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilita' ciclistica.

Art 2.
  1. Alle regioni e' affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilita' ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilita' comunale, e dalle province, con riguardo alla viabilita' provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati dai predetti enti, che pongono come priorita' i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture sociosanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.

  2. Le regioni approvano i piani di cui al comma 1, contestualmente disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all'articolo 3.

Art 3.
  1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' costituito un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilita' ciclistica.

Art 4.
  1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, acquisito preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 3 tra le regioni. La ripartizione e' effettuata:

    1. sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilita' ciclistica di cui all'articolo 2 approvati;

    2. in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione per le finalita' di cui alla presente legge;

    3. sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.

  2. Il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree urbane concorrono con proprie risorse al finanziamento del fondo di cui all'articolo 3.

Art 5.
  1. Gli enti locali e le loro associazioni realizzano gli interventi previsti dalla presente legge direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati.

Art 6.
  1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere i seguenti:

a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;

b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette;

c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;

d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare...

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