LEGGE 20 marzo 1980, n. 75 - Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione

Coming into Force22 Marzo 1980
Enactment Date20 Marzo 1980
Published date21 Marzo 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/03/21/080U0075/CONSOLIDATED/20100707
Official Gazette PublicationGU n.80 del 21-03-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Proroga di termine

Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, e' prorogato fino al 30 aprile 1980.

Art 1.

Proroga di termine

Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, e' prorogato fino al 31 luglio 1980.

Art 2.

Computo della tredicesima mensilita'

Con effetto dal 1 giugno 1979 al fine della liquidazione della indennita' di buonuscita, la base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'articolo 36, numero 1), della legge 14 dicembre 1973, numero 829, nonche' alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilita', ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennita' che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilita' e' assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.

Art 3.

Riliquidazione dell'indennita' di buonuscita

Ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1 giugno 1969-31 maggio 1979, ed al loro superstiti, l'indennita' di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennita' corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilita' nei limiti di cui al precedente articolo 2.

Nei casi di ricongiunzione ai fini della indennita' di buonuscita previsti delle norme in materia, la riliquidazione spetta anche se l'iscrizione alle gestioni previdenziali indicate nel primo comma dell'articolo 2 abbia avuto termine anteriormente al 1 giugno 1969, sempreche' la cessazione definitiva dal servizio sia intervenuta nel periodo indicato nel comma precedente.

La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente primo comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale. Sono fatte salve le domande presentate in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 4.

Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale

Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell'articolo 2 la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sara' determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalita' di cui al primo comma del successivo articolo 5 e dovra' essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attivita'.

Il debito non, recuperato, in tutto o in parte sul trattamento economico di attivita', sara' recuperato in sede di liquidazione dell'indennita' di buonuscita.

La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente articolo 3 sara' computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, con le modalita' di cui al successivo articolo 5.

Al recupero di cui ai precedenti commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennita' di buonuscita. Qualora cio' non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altre caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il recupero delle quote di contributo sara' effettuate per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1 giugno 1969.

Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente articolo 3 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.

Art 5.

Modalita' per la regolarizzazione contributiva

Al fine di semplificare le procedure relative all'attuazione della presente legge, per la determinazione dei contributi previdenziali pregressi a carico del personale indicato nei precedenti articoli 2 e 3 saranno adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonche' l'ente previdenziale interessato, coefficienti attuariali forfettizzati da applicarsi sull'importo della retribuzione contributiva spettante al personale predetto alla data di entrata in vigore della presente legge se in attivita' di servizio ovvero alla data della cessazione se in quiescenza.

Salva l'applicazione dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ENPAS, in relazione alle esigenze operative connesse con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo...

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