DECRETO-LEGGE 28 giugno 2018, n. 79 - Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

Coming into Force29 Giugno 2018
End of Effective Date12 Agosto 2018
Enactment Date28 Giugno 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/06/28/18G00107/CONSOLIDATED/20180828
Published date28 Giugno 2018
Official Gazette PublicationGU n.148 del 28-06-2018
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre una proroga per consentire la piena operativita' della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge:

Art 1.

Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019»;

  2. il comma 927 e' sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.».

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96 1

Art 2.

Disposizioni finanziarie e finali

  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

    1. quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del...

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