DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8 - Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa

Coming into Force12 Febbraio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/02/11/002G0026/CONSOLIDATED/20101109
Enactment Date07 Febbraio 2002
Published date11 Febbraio 2002
Official Gazette PublicationGU n.35 del 11-02-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il differimento di termini relativi ai medici a tempo definito, ai farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento, alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione sanitaria continua, al Consiglio universitario nazionale ed agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Differimento del termine dei contratti di lavoro a tempo definito dei medici

  1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' differito al 31 agosto 2002.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il differimento di termini relativi ai medici a tempo definito, ai farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento, alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione sanitaria continua, al Consiglio universitario nazionale ed agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1 febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 ".

Art 2.

Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento.

  1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

Art 3.

Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

  1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da tre...

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