IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Vista la legge 30 luglio 2004, n. 208, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;
Vista l'azione comune 2004/570/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004, relativa all'operazione
militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata
ALTHEA; Vista la decisione 2004/803/CFSP adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 25 novembre 2004, in merito all'avvio, a decorrere dal 2 dicembre 2004, dell'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA;
Vista la dichiarazione finale approvata dalla Conferenza internazionale sull'Iraq il 23 novembre 2004;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonche' la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione della partecipazione italiana ad altre missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonche' dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq
E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 18.778.058 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
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Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:
al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
al sostegno istituzionale e tecnico;
alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
al sostegno dello sviluppo socio-economico;
al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.