LEGGE 1 agosto 2003, n. 219 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena

Coming into Force20 Agosto 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/19/003G0249/CONSOLIDATED/20100508
Published date19 Agosto 2003
Enactment Date01 Agosto 2003
Official Gazette PublicationGU n.191 del 19-08-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonche' proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2003, N. 165

All'articolo 1, al comma 2, alinea, le parole: "tra l'altro" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare".

All'articolo 2, al comma 1, alinea, dopo le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri," sono inserite le seguenti: "da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: " comma 1, lettera b)," sono inserite le seguenti: "e comma 5,".

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: "enti e organismi" sono inserite le seguenti: "di diritto privato o pubblico"; e le parole: "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" sono sostituite dalle seguenti: " contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente";

e' aggiunto, in fine il seguente comma:

"3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari" .

L'articolo 5 e' soppresso.

Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

" Art. 6-bis. - ( Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito...

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