La proroga della custodia cautelare

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    Le massime qui riprodotte sono tratte da Il codice di procedura penale commentato (a cura di PIERMARIA CORSO), ed. 2000, della CASA EDITRICE LA TRIBUNA.

Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Accertamenti tecnici non ripetibili (1999, 441); Casi di procedimento per decreto (1997, 523); Codice di procedura penale e Sezioni Unite (1995, 327); Dibattimento particolarmente complesso e sospensione dei termini custodiali (1999, 219); Esigenze professionali del difensore e sciopero di categoria (1996, 163); Garanzie di libertà del difensore (1997, 831); Il difensore delle parti private nel nuovo processo penale (1995, 721); Il giudicato cautelare (2000, 227); L'irrevocabilità delle sentenze e dei decreti di condanna (1997, 715); La contestazione a catena (1997, 251); La conversione della pena pecuniaria nei confronti del condannato insolvibile (1999, 91); La L. 8 agosto 1995, n. 332: orientamenti giurisprudenziali (1996, 309); La magistratura antimafia (1995, 1069); La presunzione di innocenza (1998, 893); La rimessione dei processi (1995, 935); La richiesta di giudizio abbreviato (1997, 89); La riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione (1995, 525); La scelta delle misure cautelari personali (1995, 159); L'esame di persona imputata in un procedimento connesso (1996, 937); L'estradizione (1996, 655); L'udienza preliminare nell'evoluzione giurisprudenziale (1996, 483); L'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche (1996, 823); La procura alle liti nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione (1997, 379); Il nuovo art. 513 c.p.p. (1998, 125); Le dichiarazioni indizianti (1999, 315); Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione (1998, 637); Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario (2000, 107); Persona offesa dal reato: possibilità di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione (1998, 765).

@a) Presupposti

@@a-1) Accertamenti particolarmente complessi e gravi esigenze cautelari

La proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari (che devono essere gravi), sia al collegamento tra queste e la proroga (che devono essere indispensabili), sia agli accertamenti da compiere (che devono essere particolarmente complessi). Ne consegue che l'interpretazione di detta disposizione non può che essere quella più rigorosa consentita dal suo tenore letterale, ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà dell'imputato, oltre i termini prefissati di durata massima della custodia cautelare e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell'indagine processuale. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, stante il collegamento logico-sintattico tra gravità delle esigenze cautelari, necessità dello svolgimento dell'accertamento e indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, la sussistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione della proroga, perché questa deve essere funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità e può, quindi trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari «gravi» rendano, quanto meno, opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato custodiale dell'indagato).

* Cass. pen., Sezioni Unite, 16 giugno 1995, n. 12 (c.c. 21 aprile 1995), P.M. in proc. Maccari. [RV201207]

Nel formulare la richiesta di proroga della custodia cautelare, il pubblico ministero ha un dovere di allegazione riguardante non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, ai fini della decisione sulla posizione processuale dell'indagato per il quale viene richiesta la proroga, l'accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell'accertamento e della circostanza che lo stesso non si sia potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che non sussiste un principio generalizzato e inderogabile di segretezza delle indagini che impedirebbe al P.M. di rendere palese tutta l'attività d'indagine già svolta e da svolgere, ben potendo essere disposta la discovery quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini, e quindi anche allorché si renda necessario richiedere la proroga della custodia cautelare. E sulla base di tale argomentazione è stata ritenuta manifestamente infondata, in relazione agli artt. 97 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.p. prospettata sulla base dell'erroneo presupposto dell'inderogabilità del principio di segretezza delle indagini).

* Cass. pen., Sezioni Unite, 16 giugno 1995, n. 12 (c.c. 21 aprile 1995), P.M. in proc. Maccari. [RV201209]

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.p. prospettata sul rilievo dell'eccesso di delega in relazione alla direttiva 61 comma 3 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, poiché i principi e i criteri direttivi, proprio per la funzione cui devono adempiere, salvo rare eccezioni, pongono finalità dai confini molto ampi, tali da lasciare al legislatore delegato discrezionalità nella determinazione concreta delle modalità di perseguimento di quelle finalità e, conseguentemente, la violazione dei limiti della delega è ravvisabile solo quando il legislatore delegato si sia posto al di fuori o in contrasto con i principi ispiratori della direttiva di delega, mentre nella formulazione dell'art. 305, comma secondo, c.p.p., la soluzione adottata si presenta pienamente corrispondente alla natura e alle finalità dell'istituto regolato dalla predetta direttiva e perfettamente adeguata ai criteri che, in via generale, quella direttiva prevedeva.

* Cass. pen., Sezioni Unite, 16 febbraio 1995, n. 12 (c.c. 21 aprile 1995), P.M. in proc. Maccari. [RV201210]

Nella richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, il pubblico ministero deve, con precisi riferimenti agli atti, specificare per ciascun indiziato, quali siano gli elementi di giudizio che supportano la connotazione di gravità delle esigenze cautelari richieste dall'art. 305, comma 2, c.p.p. - non operando a tal fine la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, stesso codice che, in base al criterio di specialità, non è estensibile oltre l'ambito di sua ordinaria applicazione segnato dalle scelte delle misure - e dovrà indicare quali siano gli accertamenti particolarmente complessi da esperire. Soltanto tale specificazione consente al difensore l'esplicazione del proprio mandato e al giudice di merito e di legittimità di esercitare i controlli demandati dalla legge.

* Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 1995, n. 2152 (c.c. 25 maggio 1995), Lucio ed altri. [RV202844]

Il significato della locuzione normativa «accertamenti particolarmente complessi», contenuta nell'art. 305, secondo comma, c.p.p., sulla proroga dei termini della custodia cautelare, non può essere limitato agli accertamenti ancora da compiere, ma deve estendersi a quelle attività necessarie per rendere utilizzabili nel successivo giudizio le prove già raccolte, che non rientrano nella ricerca ulteriore di nuovi dati probatori, a cui si riferisce l'art. 406 c.p.p. (La Suprema Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza con la quale era stata concessa la proroga onde effettuare la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, su cui si fondava la prova a carico degli indagati).

* Cass. pen., sez. I, 17 giugno 1993, n. 1613 (c.c. 16 aprile 1993), Musumeci.

Il provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 305, comma 2, c.p.p. - che si pone come norma eccezionale rispetto alla scadenza dei termini ordinari (art. 303 c.p.p.) - non può essere fondato su esigenze cautelari che riguardi-Page 560 no soggetti diversi dall'interessato, ancorché indagati nell'ambito del medesimo procedimento, salvo che i complessi accertamenti da compiere nei confronti di costoro abbiano attitudine a riverberarsi, quanto meno in via mediata, sulla posizione probatoria dell'interessato medesimo.

* Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 1995, n. 487 (c.c. 8 febbraio 1995), Musitano.

Con l'espressione «accertamenti particolarmente complessi», richiesti quale presupposto per la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, il legislatore evidenzia la necessità che la proroga venga concessa solo quando, per la particolare complessità degli accertamenti non sia stato possibile, neppure con l'uso della normale diligenza, completare gli accertamenti stessi nel termine di custodia cautelare previsto dalla legge. Il P.M. è tenuto, a tal fine, a specificare le ragioni per cui non sia stato in grado di espletare gli accertamenti nei termini e ad evidenziare la particolare complessità di quelli ancora da compiere, quanto meno con la generica indicazione quantitativa e qualitativa degli stessi. A sua volta, il giudice, nel concedere o negare la proroga, deve valutare tali giustificazioni per evitare che l'eventuale negligenza, inerzia o incuria del P.M. provochi ritardi ingiustificati nelle indagini o si risolva a danno dell'indagato detenuto. In ogni caso, però, perché la proroga dei termini di custodia cautelare non si risolva in una violazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale è necessario che detti accertamenti successivi e complessi attengano direttamente all'elemento fattuale ascritto all'indagato, con esclusione, quindi, della possibilità di proroga che appaia ictu oculi finalizzata ad accertamenti che nessuna rilevanza...

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