LEGGE 18 ottobre 1950, n. 920 - Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di societa' e di consorzi

Coming into Force01 Dicembre 1950
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date30 Novembre 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/11/30/050U0920/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date18 Ottobre 1950
Official Gazette PublicationGU n.275 del 30-11-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile.

Art 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 ottobre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PELLA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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