COMUNICATO - Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta 'Vastedda della Valle del Belice'

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta "Vastedda della Valle del Belice", ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio "Vastedda della Valle del Belice" con sede in Agrigento, via Giovanni XXIII, n. 44, acquisito inoltre il parere della regione Sicilia, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA

"VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELICE"

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta Vastedda della valle del Belice e' riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti disposti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La DOP Vastedda della valle del Belice e' un formaggio di pecora a pasta filata che va consumato fresco ed all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

forma: tipica di una focaccia con facce lievemente convesse;

dimensione: il diametro del piatto deve essere compreso tra 15 e 17 cm e l'altezza dello scalzo tra 3 e 4 cm;

peso: compreso tra 500 e 700 gr in relazione alle dimensioni della forma;

superficie: priva di crosta, di colore bianco avorio, liscia compatta senza vaiolature e piegature; e' ammessa la presenza di una patina di colore paglierino chiaro;

pasta: di colore bianco omogeneo, liscia, non granulosa, con eventuali accenni di striature dovute alla filatura artigianale; l'occhiatura deve essere assente o molto scarsa, cosi' come la trasudazione;

aroma: caratteristico del latte fresco di pecora;

sapore: dolce, fresco e gradevole, con venature lievemente acidule;

percentuale di grasso: non inferiore al 35% sulla sostanza secca;

percentuale di cloruro di sodio (sale): non superiore al 5% sulla sostanza secca.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona geografica di allevamento degli ovini, di produzione del latte, di trasformazione e di condizionamento del formaggio Vastedda della valle del Belice DOP, e' compresa nell'ambito dei territori amministrativi dei seguenti comuni:

  1. in provincia di Agrigento: Caltabellotta, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Sciacca;

  2. in provincia di Trapani: Calatafimi, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa e Vita;

  3. in provincia di Palermo: Contessa Entellina e Bisacquino limitatamente alla frazione denominata "San Biagio".

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di...

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