COMUNICATO - Proposta di riconoscimento della denominazione 'Peperoncino di Calabria' come Indicazione Geografica Protetta

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Peperoncino di Calabria" come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dall'Associazione produttori di peperoncino di Calabria con sede c/o UnionCamere, via delle Nazioni n. 24 - 88046 Lamezia Terme (Catanzaro), acquisito anche il parere della Regione Calabria, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione peperoncino di Calabria

Art. 1.

Denominazione

La Indicazione Geografica Protetta "Peperoncino di Calabria" e' riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione "Peperoncino di Calabria" designa esclusivamente i frutti freschi o essiccati, interi o macinati, del peperone "Capsicum annuum L.", appartenenti alle seguenti varieta' (tra parentesi sono indicate le denominazioni popolari o dialettali):

Capsicum ahbreviatum (Naso di cane);

Capsicum acuminatum (Guglia, Spingoletta);

Capsicum fasciculatum (Sigaretta);

Capsicum caerasiferum (Ceraso, Cerasella, Cerasiello);

e loro ecotipi locali.

Il "Peperoncino di Calabria" deve avere le seguenti caratteristiche, sia per il prodotto intero fresco che essiccato; 2.1. Caratteristiche fisiche dei frutti

Forma:

conica per il "Capsicum abbreviatum " (Naso di cane);

conica allungata, leggermente ricurva per il "Capsicum acuminatum" (Guglia, Spingoletta);

diritta e sottile per il "Capsicum fasciculatum" (Sigaretta);

tonda, simile a quella delle ciliegie per il "Capsicum caerasiferum" (Ceraso, Cerasella, Cerasiello). 2.2. Caratteristiche chimiche

Grado di piccantezza: minimo 10.000 SHU;

Umidita' : compresa tra 8 e 12% per il prodotto essiccato intero;

compresa tra 4 e 12% per il prodotto essiccato macinato. 2.2. Caratteristiche organolettiche.

Colore: per il prodotto fresco: verde o rosso intenso e colorazioni intermedie;

per il prodotto essiccato intero: rosso intenso;

per il prodotto essiccato macinato: rosso con parti gialle per il prodotto con seme o rosso intenso per il prodotto senza seme;

per il prodotto essiccato in polvere: rosso con parti aranciate per il prodotto con seme o rosso intenso per il prodotto senza seme.

Polpa (per il solo prodotto fresco): compatta, omogenea, consistente e croccante.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del "Peperoncino di Calabria" e' rappresentata dal territorio della regione Calabria.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output . In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto.

Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, saranno assoggettati al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di...

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