Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Trota Reatina», ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione per la valorizzazione e promozione dell'acquacoltura reatina, con sede in Rivodutri (Rieti) - localita'. S. Susanna, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

TROTA REATINA

- I.G.P.

Art. 1.

Denominazione e sua tutela

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Trota Reatina» e' riservata esclusivamente alle trote allevate nell'area geografica di cui all'art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Trota Reatina» e' riservata agli esemplari di trota appartenenti alla specie Trota Iridea (Oncorhynchus mykiss), sia a carne bianca che salmonata, e alla specie Trota Fario (Salmo (trutta) trutta).

Il corpo della Trota Iridea deve essere fusiforme, allungato, leggermente compresso, con peduncolo caudale robusto e alto. La livrea deve essere blu-metallica, blu-verdastra dorsalmente, schiarentesi con riflessi argentei sui fianchi, biancastra sul ventre, intensa e brillante. Deve essere presente una fascia piu' o meno alta, estesa dall'opercolo al peduncolo caudale, di tonalita' rosata o purpurea.

La Trota Fario deve avere un corpo slanciato e leggermente compresso, ricoperto da piccole scaglie cicloidi. Il dorso si deve presentare brunastro cosparso di piccoli e rari punti neri e rossi che si estendono sui fianchi, giallastri, mentre nella regione opercolare sono presenti esclusivamente macchie nere. Le pinne dorsali e la caudale sono di colore grigio piu' o meno scuro; quelle pari tendono al giallastro.

In entrambe le specie l'altezza deve essere compresa almeno cinque volte nella lunghezza totale. Non e' consentita la presenza di macchie e la colorazione non uniforme o ridotta del tessuto muscolare. Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

Il prodotto «Trota Reatina» all'atto dell'immissione al consumo deve raggiungere una pezzatura minima di 300 grammi ed avere eta' compresa tra i 12 e i 26 mesi e non presenta ferite o malformazioni delle strutture ossee e mancanza di pinne.

Il tessuto muscolare deve avere una tessitura uniforme, compatta, elastica di colore bianco tipico o rosato nel caso di trota salmonata. Non sono ammesse sia mollezze o flaccidita' che presenza di colorazione anomala.

L'occhio deve essere trasparente e brillante; non sono ammessi esemplari con occhio opaco o spento. Le branchie devono essere di colore rosso vivo e non possono presentare colorazione spenta e mucosita'. Non sono ammessi odori sgradevoli o anomali. Altre caratteristiche qualitative minime che la «Trota Reatina» deve presentare all'atto della vendita sono:

sostanza secca: › 20%;

proteine: ›...

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