A proposito del momento consumativo del delitto di associazione per delinquere

AutoreFranco Moretti
Pagine571-572

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L'ordinanza che si annota affronta la questione del momento consumativo del delitto di associazione per delinquere.

La soluzione adottata dal tribunale, a nostro avviso contra legem, diventa inquietante sul piano processuale per le conseguenze che ne derivano in punto di competenza territoriale e, quindi, di conformità al dettato dell'art. 25 Cost. secondo il quale, com'è noto, «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

Assume il Tribunale di Caltagirone che la consumazione nel delitto associativo «deve essere ravvisata non nel luogo in cui si è verificato semplicemente l'accordo della volontà (. . .) bensì nel luogo in cui si verifica quel quid pluris che consiste nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e, successivamente, in quel minimo di contributo effettivo apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione. La costituzione di un'associazione per delinquere, infatti, non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo dei compartecipi, ma in quello della costituzione di un'organizzazione permanente ed ove si realizzi quel minimum di mantenimento della situazione antigiuridica».

Conseguentemente, il tribunale riconosce la propria competenza essendo, la predisposizione dei mezzi, avvenuta in territorio sottoposto alla propria giurisdizione.

Ebbene, assumere che il reato in esame si consumerebbe nel momento in cui vengono predisposti i mezzi finalizzati in concreto alla commissione dei delitti scopo, finisce, inesorabilmente, per confondere questi ultimi con la fattispecie associativa. Ciò, invero, equivale a dire che l'associazione per delinquere si consuma nel momento in cui ha inizio la commissione dei singoli reati scopo.

Tale assunto - e non poteva essere altrimenti - si pone in contrasto con «fiumi» di giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il reato di cui all'art. 416 c.p. si consuma Page 572 «nel luogo di iniziale costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune» 1.

Il tribunale, però, disattende - e non se ne comprende il motivo - questa giurisprudenza e ritiene di rinvenire una conferma del proprio assunto nel principio - più volte, effettivamente, stabilito dalla Suprema Corte - secondo il quale «la costituzione di un'associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo dei compartecipi, ma in quello della costituzione...

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