LEGGE 15 luglio 2003, n. 189 - Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili

  1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili e' autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Avvertenza

    Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

    Art. 2.

    Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico

  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attivita' della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attivita' sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attivita' paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.

    Art. 3.

    Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili.

  5. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: ´nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva,ª sono...

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