DECRETO 9 agosto 2005 - Criteri e modalita' per il finanziamento delle spese promozionali da sostenere nel corso del 2006 da parte di istituti, enti ed associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 9 agosto 2005 Criteri e modalita' per il finanziamento delle spese promozionali da sostenere

nel corso del 2006 da parte di istituti, enti ed associazioni ai sensi della

legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE per la promozione degli scambi

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata ´leggeª); Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 aprile 1999, n. 92, che stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato ´regolamentoª); Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

143, che destina anche le provvidenze stabilite dalla ´leggeª ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente la trasparenza dell'azione amministrativa; Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza; Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento occorre definire - per l'anno 2006 - il modello per la domanda di ammissione al finanziamento e lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma di attivita' promozionale; Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalita' del finanziamento

  1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, i contributi di cui alla legge n. 1083/1954 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.

  2. Ai fini della presente circolare si intende per attivita' promozionale di rilievo nazionale quella volta a rafforzare l'immagine del made in Italy, che abbia ricadute diffuse su un territorio multiregionale ovvero volta a sostenere produzioni tipiche.

    Art. 2.

    Soggetti beneficiari

  3. Possono accedere ai finanziamenti della ´leggeª gli istituti, gli enti, le associazioni di cui all'art. 1 della ´leggeª stessa, nonche' le Camere di commercio italo-estere iscritte all'albo di cui all'art. 22, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di un programma promozionale da realizzare nel corso del 2006, approvato dal Ministero.

  4. I soggetti beneficiari devono realizzare attivita' promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese e svolgere attivita' senza scopo di lucro. Per attivita' senza scopo di lucro si intende il divieto di distribuire utili ai soci, anche in caso di scioglimento dell'organismo. Non rientrano tra i soggetti ammissibili gli enti pubblici e le ONLUS.

    Art. 3.

    Domanda di ammissione al finanziamento

  5. Le domande di finanziamento, da presentare in bollo, sono redatte secondo lo schema previsto (allegato A) e sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.

  6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, se gia' non in possesso del Ministero

    a) statuto; b) atto costitutivo; c) composizione degli organi; d) bilancio relativo all'esercizio precedente; e) elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo della sede, dei recapiti e del settore merceologico

    f) attestazione riguardante eventuali agevolazioni pubbliche ricevute; g) mandato ricevuto dalla associazione, ente o istituto (in caso di presentazione della domanda da parte della societa' di servizi); h) relazione sulle attivita' svolte negli ultimi anni; i) programma promozionale 2006.

  7. Nelle domande deve essere specificato il nominativo del referente incaricato di intrattenere rapporti con il Ministero.

  8. Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, puo' dare mandato di esecuzione ad una societa' di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, e' la societa' di servizi a presentare la domanda di finanziamento, dichiarando di agire ´in nome e per contoª del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.

  9. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2005. Le domande spedite successivamente a tale data non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

    Art. 4.

    Presentazione del programma promozionale

  10. Alla domanda di finanziamento deve essere, altresi', unito un prospetto riepilogativo (allegato B) del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.

  11. Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nella...

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