LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1083 - Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane

Coming into Force14 Dicembre 1954
End of Effective Date25 Giugno 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/11/29/054U1083/CONSOLIDATED/20120626
Enactment Date29 Ottobre 1954
Published date29 Novembre 1954
Official Gazette PublicationGU n.274 del 29-11-1954
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato a concedere contributi ad Istituti, Enti e Associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero nonche' per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Art 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Agli Istituti ed Enti interessati potra' essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi dei contributo concesso, mentre l'altro terzo sara' corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali e' stata disposta la concessione del contributo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addi' 29 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINELLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto...

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