CIRCOLARE 25 novembre 2010, n. 4740 - Modalita'' per l''applicazione nel 2011 della legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 10, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi alle spese relative a programmi promozionali dei consorzi agroalimentari, turistico-alberghieri ed agro-ittico-turistici, nonche'' la rendicontazione dell''attivita...

Premessa

Conformemente a quanto stabilito dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la circolare indica le modalita' secondo le quali il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) concede, a fronte di specifici programmi promozionali, contributi ai consorzi agro-alimentari, ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394 e successive modificazioni, e ai consorzi costituiti tra piccole e medie imprese agro-alimentari, ittiche e turistico-alberghiere ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 935 della legge finanziaria 2007). Nell'ottica della semplificazione delle procedure per l'accesso ai contributi, la presente circolare ha eliminato l'onere di allegare i preventivi di spesa, al fine di rendere l'attivita' di predisposizione del programma promozionale piu' celere e fluida. E' stato altresi' ampliato il ricorso alla autocertificazione dei requisiti previsti per la concessione del contributo e/o per la determinazione del quantum del contributo stesso, al fine di agevolare i consorzi sia nella fase della presentazione della domanda del programma promozionale sia nella fase di presentazione della domanda di liquidazione del contributo.

SEZIONE I

Finalita' della concessione dei contributi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni, “i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale ed, in particolare, la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese” nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia. 2. Il contributo e' destinato ai consorzi per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse. 3. Possono essere oggetto di contributo unicamente i costi delle azioni promozionali rivolte al mercato estero e con l'obiettivo di incrementare la domanda estera del settore. Non sono finanziabili progetti e azioni volti al diretto sostegno delle vendite.

Soggetti beneficiari dei contributi

4. Ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, e successive modificazioni e con riferimento alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono accedere ai contributi: a) consorzi e societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese agroalimentari, aventi come scopo esclusivo la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti agroalimentari; b) consorzi e societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda turistica estera; c) consorzi e societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da piccole e medie imprese agroalimentari, ittiche e turistico-alberghiere aventi come scopo esclusivo l'attrazione della domanda estera; d) consorzi monoregionali di cui alle lettere a), b) c) ubicati in Sicilia e Valle d'Aosta, tenuto conto che il trasferimento delle competenze a tali Regioni a statuto speciale non e' stato ancora attuato. (D.lgs. 112/1998 e DPCM 26 maggio 2000). 5. Per i soggetti beneficiari di cui al punto d) il contributo e' subordinato alla messa a disposizione di questa Amministrazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle relative risorse, attualmente accantonate nel Fondo Unico incentivi alle imprese. La presente circolare potrebbe, pertanto, subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle due Regioni sopra citate.

Definizione di consorzio multiregionale

6. Sono considerati consorzi a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi con piu' di 60 imprese associate, il requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

Requisiti

7. Per l'accesso al contributo i seguenti requisiti devono essere posseduti dai consorzi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso: a) multiregionalita' (ad eccezione dei consorzi monoregionali ubicati in Sicilia e Valle d'Aosta); b) le consorziate devono essere piccole e medie imprese ai sensi della normativa U.E. (le PMI sono definite dal D.M. 18 aprile 2005 - G.U. 238 del 12 ottobre 2005 - con cui e' stata recepita la raccomandazione CEE del 6 maggio 2003); c) divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate anche in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello statuto del proponente; d) il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a 8; tale limite puo' essere ridotto a 5 qualora le imprese abbiano sede nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna; e) il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato dalle quote di partecipazione dei singoli soci; f) per i consorzi di cui alle lettere a) e c) del punto 4, nello statuto deve essere espressamente indicato lo scopo verso l'estero dell'attivita' consortile. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilita' della domanda.

SEZIONE II

Presentazione delle domande di contributo per il programma promozionale 2011

8. Le domande di contributo sul programma promozionale 2011 devono essere inviate al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII, Viale Boston 25, 00144 Roma...

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