DETERMINAZIONE 24 luglio 2002 - Affidamento di progettazione e direzione dei lavori di interventi finanziati con fondi comunitari. (Determinazione n. 18/2002)

Riferimenti normativi: art. 17, comma 12, legge 11 febbraio 1994, n.

109, e s.m.i. - art. 62 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto e diritto.

L'Autorita', nell'espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha avuto modo di accertare che si va diffondendo tra le stazioni appaltanti la prassi del ricorso ad affidamenti diretti di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura pur in carenza dei presupposti di legge, prassi che e' da considerarsi distorsiva del libero mercato. Tali affidamenti avvengono con una certa frequenza a seguito di inserimenti di interventi di varia natura e tipologia in programmi di finanziamento utilizzanti fondi comu-nitari, che impongono, qualora non portati a tempestiva conoscenza delle stazioni appaltanti, tempi del procedimento non sempre compatibili con quelli tecnici inerenti la progettazione esecutiva e l'appalto delle relative opere.

L'affidamento dei servizi in questione a trattativa privata viene giustificata in dipendenza dell'urgenza determinatasi a seguito della comunicazione dell'inserimento anzidetto inviata alla stazione appaltante con la prescrizione di un termine molto breve per inoltrare, pena la perdita del finanziamento stesso, gli elaborati tecnico amministrativi atti a rendere l'opera cantierabile, e di conseguenza istruibile per la successiva valutazione della competente commissione tecnica dell'ente finanziatore.

Di qui il comportamento delle stazioni appaltanti che, per non perdere il finanziamento, con le sue ricadute anche a livello occupazionale, deroga alle norme per l'affidamento formale dell'incarico di progettazione e commissiona direttamente il progetto esecutivo dei lavori.

Questa situazione si determina spesso perche' l'esigenza della realizzazione dell'intervento e' rappresentata in maniera informale all'ente finanziatore e questo, sempre in maniera informale, da' assicurazione del finanziamento e propone e conferma gli interventi da finanziare senza azione di verifica sull'effettiva cantierabilita' degli stessi.

Sulla base di tali circostanze e' comprensibile quanto, in...

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