LEGGE 2 agosto 2011, n. 130 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l''attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 19...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa

Maroni, Ministro dell'interno

Palma, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Palma

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2824):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell'interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 12 luglio 2011.

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 12 luglio 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 13 luglio 2011.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, il 13, 19 e 20 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 19, 21 e 26 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011. Camera dei deputati (atto n. 4551):

Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 28 luglio 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle Commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 28 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 1° agosto 2011 ed approvato il 2 agosto 2011.

Avvertenza:

Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

160 del 12 luglio 2011.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 123.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12

LUGLIO 2011, N. 107

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000»;

al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di tali misure si provvede, altresi', alla realizzazione di una "Casa della societa' civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30»;

al comma 5, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «5.900.000», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.600.000», le parole: «euro 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000» e le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011», dopo le parole: «9 giugno 2011» sono inserite le seguenti: «e ad Istanbul il 15 luglio 2011» e le parole: «nel territorio da esso effettivamente controllato» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

7-bis. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea...

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