LEGGE 2 agosto 2011, n. 130 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l''attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 19...
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
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Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Palma, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Palma
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2824):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell'interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 12 luglio 2011.
Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 12 luglio 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 13 luglio 2011.
Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, il 13, 19 e 20 luglio 2011.
Esaminato in Aula il 19, 21 e 26 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011. Camera dei deputati (atto n. 4551):
Assegnato alle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 28 luglio 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 28 luglio 2011.
Esaminato in Aula il 1° agosto 2011 ed approvato il 2 agosto 2011.
Avvertenza:
Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
160 del 12 luglio 2011.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 123.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12
LUGLIO 2011, N. 107
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000»;
al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di tali misure si provvede, altresi', alla realizzazione di una "Casa della societa' civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30»;
al comma 5, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «5.900.000», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.600.000», le parole: «euro 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000» e le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;
al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011», dopo le parole: «9 giugno 2011» sono inserite le seguenti: «e ad Istanbul il 15 luglio 2011» e le parole: «nel territorio da esso effettivamente controllato» sono soppresse;
al comma 4, le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
7-bis. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea...
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