DECRETO 6 agosto 2003 - Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482; Visto in particolare l'art. 7, comma 3; Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15; Visto il decreto ministeriale n. 20722 del 12 novembre 2002; Sentito il Ministero degli affari esteri; Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione I pagamenti e gli incassi del Ministero degli affari esteri in euro nei paesi non aderenti all'Unione monetaria europea e quelli in valuta vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Emissione titoli di spesa Il Ministero degli affari esteri per i propri pagamenti relativi a ordinativi diretti e a ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero emette, per l'importo globale dei pagamenti da eseguire, titoli di spesa anche in via informatica da accreditare sul conto E712000000 che l'Ufficio italiano dei cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento ai beneficiari.

L'importo dei titoli di cui al comma 1 rappresenta l'ammontare in euro della somma da riconoscere ai creditori, ovvero per i pagamenti in valuta il controvalore in euro della somma da riconoscere ai creditori ed e' calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto alla data di emissione del titolo di spesa, ovvero sulla base dei cambi di riferimento fissi previsti dall'art. 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 - sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, senza arrotondamenti; ovvero rappresenta, per i pagamenti in valuta pari a euro, l'importo in euro della corrispondente somma da trasferire calcolato al cambio applicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Il titolo di spesa emesso per l'accreditamento sul conto E712000000 deve riportare, nel campo riservato alla causale, prima dell'indicazione della stessa, il codice ordinante fornito dall'Ufficio italiano dei cambi e la dicitura pagamenti di cui all'elenco allegato a favore della prima delle sedi estere beneficiarie seguita dalla locuzione "ed altri".

Le procedure per la trasmissione degli elenchi di pagamento sono realizzate previi accordi tra il Ministero degli affari esteri, l'Ufficio italiano dei cambi e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3.

Elementi da indicare nelle richieste di pagamento Il Ministero degli affari esteri invia all'Ufficio italiano dei cambi, anche in via telematica, l'elenco degli ordinativi diretti di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, ovvero l'elenco delle rimesse da effettuare ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della medesima legge n...

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