COMUNICATO - Procedimenti di verifica dei requisiti ex art. 40, commi 9-ter e quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. (Comunicato alle SOA n. 65 del 12 luglio 2011). (11A09964)

A seguito dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e' stato previsto, per l'ipotesi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, che le SOA ne diano segnalazione all'Autorita', la quale se ritiene sussistente l'ipotesi del dolo o della colpa grave in considerazione della rilevanza o gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico a carico dell'impresa che si sia resa responsabile delle falsita', ai fini dell'interdizione per un periodo di un anno dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, nonche' dal conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

La norma introduce delle novita' procedurali ponendo a carico delle SOA l'onere di accertare in termini oggettivi l'avvenuta presentazione di documentazione falsa o di false dichiarazioni ai fini della successiva segnalazione all'Autorita' per le valutazioni soggettive in ordine all'imputabilita' dei fatti all'impresa sotto il profilo del dolo o colpa grave.

Con il presente Comunicato, al fine di assicurare omogeneita' nell'attuazione del dettato normativo, si definiscono le linee guida per l'attivazione dei relativi procedimenti, fornendo indicazioni finalizzate al coordinamento delle due fasi di accertamento propedeutiche all'annotazione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006.

La SOA, ricevuta in qualsiasi modo la notizia della falsita' della documentazione o della mendacita' della dichiarazione resa dall'impresa in sede di attestazione, procede al tempestivo avvio del procedimento ex art. 40, commi 9-ter e quater del decreto legislativo n. 163/2006 finalizzato all'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera m)-bis. L'avvio del procedimento, oltre che essere comunicato all'impresa e all'Autorita', deve essere inserito nel Forum secondo le modalita' indicate nel comunicato alle SOA n. 60/2010.

Nell'ambito del procedimento la SOA dovra' svolgere ogni verifica presso i soggetti indicati come committenti e/o firmatari dei certificati di esecuzione lavori, eventualmente ricercandoli con opportune indagini ovvero presso altri soggetti che comunque detengano informazioni utili ai fini dell'accertamento della falsita' venuta in...

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