DECRETO 19 gennaio 1999, n.55 - Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/42/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Visto l'articolo 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.

230, recante regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098; 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423; Vista la direttiva 94/42/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 novembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 19 novembre 1998; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

1. La legge 30 aprile 1976, n. 397, come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, e' modificata come segue

  1. all'articolo 2, primo comma, dopo la lettera s), e' aggiunta la seguente

    " t) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari, dotato delle necessarie attrezzature e installazioni per accogliere gli animali e posto sotto il controllo del veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale territorialmente competente; quest'ultimo provvede affinche' il centro di raccolta, prima dell'inizio di ogni ciclo di attivita', sia completamente svuotato dagli animali, pulito e disinfettato secondo le istruzioni da lui impartite. Ai fini degli scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere autorizzato dal Ministero della sanita'"; b) all'articolo 3, primo comma, lettera f), n. 3), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "le modalita' per l'autorizzazione dei centri nei quali si puo' effettuare la disinfezione nonche' quelle concernenti le procedure necessarie per garantire e verificare il rispetto delle disposizioni veterinarie previste dalla presente legge, sono stabilite in sede comunitaria"; c) all'articolo 3, primo comma, lettera i), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "tuttavia, quando il trasporto riguarda piu' luoghi di destinazione, gli animali devono essere raccolti in tanti gruppi quanti sono i luoghi di destinazione e ogni gruppo di animali deve essere accompagnato da un certificato sanitario fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso certificato; quest'ultima modalita' di certificazione e' consentita solo nel caso in cui la spedizione venga effettuata verso destinatari preventivamente registrati dalla competente autorita' del luogo di destinazione e a...

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