Concessioni di lavori pubblici ex art. 19, comma 2, della legge n. 109/1994, affidate secondo le modalita' indicate nei successivi articoli 20 e 21, comma 2, lettera b) - Problema relativo alla forma che deve assumere l'offerta "progettuale" - Concessioni aggiudicate in esito a gara preliminare e successiva procedura negoziata da...

IL CONSIGLIO Premesso che

L'Autorita', nell'espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge n. 109/1994, ha analizzato diverse procedure per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, riscontrando in alcuni bandi di gara la presenza di una clausola che indicava la progettazione definitiva dell'opera a farsi quale parte integrante dell'offerta, da predisporsi - pertanto - gia' in tale sede e posta quindi come onere per tutti i concorrenti, nonostante il combinato disposto degli art.

19, comma 2, art. 20 e art. 21, comma 2, lettera b), della legge n.

109/1994 risulti chiaro nel precludere una tale facolta' alle stazioni appaltanti.

Rilevata la suddetta anomalia, veniva avviata un'indagine conoscitiva relativa agli affidamenti in concessione di costruzione e gestione posti in essere nel biennio 2000-2001, al fine di acquisire, in particolare, i dati e gli elementi relativi alla "forma dell'offerta progettuale" richiesta dalle stazioni appaltanti ai fini degli affidamenti in concessione.

I dati acquisiti hanno evidenziato l'esistenza di una "disomogeneita' interpretativa" da parte delle s.a. circa gli elementi che - a termini di legge - possono essere richiesti ai concorrenti in fase di gara ai fini del successivo affidamento in concessione.

Per questo motivo ed anche alla luce delle modifiche introdotte nella specifica materia dalla legge n. 166/2002, e' stata ritenuta opportuna una pronuncia chiarificatrice da parte di questa Autorita'.

Ritenuto in diritto.

Come e' noto, l'art. 19, comma 2, della legge n. 109/1994 stabilisce che le concessioni di lavori pubblici "sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici", mentre il successivo art. 20, comma 2, chiarisce che esse "sono affidate mediante licitazione privata ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, ideologiche e sismiche" e che "l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21, comma 2, lettera b), nonche' le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara".

In proposito va subito evidenziato che l'art. 7, comma 1, lettera l), della legge n. 166/2002 ha apportato una significativa modifica al predetto comma 2 dell'art. 20, laddove precisa che a base di gara deve essere posto un "progetto almeno di livello preliminare", mentre non ha introdotto alcuna innovazione al testo dell'art. 19, comma 2, che pone - come detto - la progettazione definitiva tra le prestazioni contrattuali e quindi la colloca in una fase temporale successiva a quella dell'aggiudicazione.

Pertanto, stante l'invariato ed inequivocabile contenuto dell'art.

19, comma 2, la suddetta modifica non puo' significare che alle stazioni appaltanti venga concessa la facolta' discrezionale di richiedere a tutti i concorrenti - gia' in fase di offerta - la predisposizione del progetto definitivo, nell'accezione di cui all'art. 16, comma 4 della legge quadro, ma va interpretata nel senso che l'amministrazione concedente deve farsi carico di un'attivita' preventiva tesa alla determinazione di una serie di parametri "progettuali" che implementino l'elaborazione di livello preliminare, al fine di consentire la formulazione consapevole dell'offerta da parte degli interessati, senza far gravare su di essi un indebito onere.

In tal senso, non puo' che ribadirsi quanto espresso con la determinazione n. 12 del 7 marzo 2000, e cioe' che il progetto preliminare posto in visione dei concorrenti deve essere "per cosi' dire arricchito di ulteriori elementi... per corrispondere ad esigenze che possano trovare giustcazioni solo nelle scelte e nell'attivita' della pubblica amministrazione", mentre la prestazione di progettazione definitiva deve formare, di regola, parte integrante...

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