Principi di deontologia professionale dei notai

Con deliberazione n. 1/62 del 26 gennaio 2007 del Consiglio Nazionale del Notariato e' stato approvato il testo riguardante i principi di deontologia professionale dei notai che qui di seguito si riporta. Principi di deontologia professionale dei notai Testo aggiornato approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il

26 gennaio 2007 (Art. 16, legge 27 giugno 1991, n. 220)

Titolo I

DELLA CONDOTTA

CAPO I - Della vita pubblica e privata
Sezione I

Dei valori sociali

  1. Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialita' evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi.

    Il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attivita' professionale, ricercando le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero.

  2. Il notaio, anche a tutela dell'interesse generale, deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie giuridiche che la riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale.

    Il Consiglio Nazionale stabilisce con apposito regolamento le modalita' della formazione permanente obbligatoria dei notai.

  3. Il notaio deve rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i danni patrimoniali causati nell'esercizio della professione ed e' tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati.

Sezione II

Delle incompatibilita'

  1. Il notaio deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, le funzioni o le attivita' qualificate incompatibili con l'ufficio di notaio, se per le prevedibili modalita' di svolgimento possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria.

Capo II - Del luogo di attivita'
Sezione I

Della sede e dello studio

  1. Il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva disponibilita' al servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze della sede.

  2. Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio e' tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni annualmente impartite dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 45, comma 2 R.N. e di ogni altro elemento.

    Il Consiglio Notarile propone annualmente al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati.

    Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio e' tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori dalla sede ai singoli casi in cui ne sia specificamente richiesto.

  3. In ragione della unicita' della sede notarile e del diretto collegamento tra sede e studio, e' fatto divieto di tenere aperto altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede.

    Il Consiglio Notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di specifici settori di attivita', puo' consentire l'utilizzazione di locali separati dallo studio.

  4. I Consigli Notarili, oltre quanto gia' previsto negli articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza sul rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad interporsi per rimuovere ogni ostacolo all'effettivo esercizio della professione.

Sezione II

Dell'ufficio secondario

1/2 1. Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio.

  1. E' vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede.

  2. E' vietata l'apertura di ufficio secondario in piu' di un Comune sede notarile. Equivale all'ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato. Ai fini del presente divieto non e' considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa.

  3. I Consigli Distrettuali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, possono vietare l'apertura e/o il mantenimento di uffici secondari in sedi nelle quali la media repertoriale realizzata nell'anno precedente dai notai che ne sono titolari sia inferiore alla media repertoriale del distretto.

  4. Qualsiasi segnalazione dell'ufficio secondario deve riportarne specifica indicazione nonche' riportare l'indicazione della sede del notaio.

  5. Il notaio e' tenuto a comunicare al Consiglio Notarile l'esistenza di uffici secondari e a fornire, su richiesta dello stesso, ogni informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla attivita' svolta nell'ufficio secondario.

  6. E' vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell'ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori da custodirsi presso lo studio.

  7. Le associazioni di notai costituite ai sensi dell'art. 82 L.N. non devono essere strumento di elusione della normativa sugli uffici secondari.

    1/2 2. Della illecita concorrenza mediante ufficio secondario.

  8. L'utilizzazione dell'ufficio secondario nelle condizioni indicate nei casi seguenti configura comunque ipotesi di illecita concorrenza:

    1. l'apertura, da parte del notaio trasferito, di un ufficio secondario nella sede precedente, salva l'esigenza, da valutarsi dal Consiglio Notarile, di assicurare il pubblico servizio per il periodo in cui la sede predetta resti vacante;

    2. l'apertura di un ufficio secondario presso lo studio di un notaio trasferito, cessato o defunto utilizzandone, anche parzialmente, la struttura organizzativa;

    3. lo svolgimento del servizio protesti in maniera stabile fuori della propria sede in Comuni sedi di altri notai che possano provvedervi, salvo che cio' avvenga in esecuzione di apposita delibera adottata dal Consiglio Notarile per la distribuzione del servizio.

Capo III - Della concorrenza
Sezione I

Della illecita concorrenza

  1. Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza, conformemente a quanto previsto dall'art. 147 L.N. ed a titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti:

  1. la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano:

    la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi;

    la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;

    l'annotazione a repertorio di onorari minori o ridotti rispetto a quelli che devono essere indicati in base alla natura dell'atto;

    l'omessa annotazione di alcune specie di atti in difformita' dalle indicazioni degli organi di categoria;

  2. il servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o l'utilizzazione di situazioni equivalenti.

    La fattispecie si realizza per la presenza congiunta:

    dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a scegliere un determinato notaio;

    di un atteggiamento attivo del notaio mediante conferimento al procacciatore dell'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti.

    Sono elementi che a titolo esemplificativo denotano il possibile realizzarsi della fattispecie:

    la concentrazione su uno stesso notaio di designazioni relative a gruppi di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.);

    l'inserimento del nome del notaio in moduli o formulari predisposti;

    la collaborazione di dipendenti di Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento di clienti.

    L'altra fattispecie prevista, della utilizzazione di situazioni equivalenti, puo' verificarsi nel caso di preesistenza di aggregati di potenziale clientela e di fattivo comportamento del notaio per accaparrarli. In questi casi l'esistenza dell'accordo tra procacciatore e notaio, necessaria per configurare la fattispecie, e' gia' per se' dimostrata dal subingresso del notaio nella situazione precostituita.

    Vi possono rientrare, a titolo esemplificativo:

    la c.d. rilevazione onerosa di studio notarile;

    il periodico e continuativo svolgimento di prestazioni presso organizzazioni o studi di professionisti;

    la utilizzazione di organismi rappresentantivi di altre categorie con offerta di prestazioni di assistenza e consulenza;

  3. l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti.

    La fattispecie si realizza in presenza di comportamenti non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, cui il notaio e' tenuto nella esecuzione della prestazione, se da essi derivano fenomeni di accaparramento in favore del notaio negligente. La varieta' delle forme che possono assumere la frettolosita' o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo...

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