Prime note sulle impugnazioni della parte civile secondo la legge di riforma

AutoreNovella Galantini
Pagine455-457

    Testo della relazione presentata all'Incontro di studio sul tema Le nuove impugnazioni penali tra Costituzione e diritto vivente, Università di Milano Statale, 22 maggio 2006.


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@1. I dubbi sulla permanenza dell'appello della parte civile

I dubbi di interpretazione che insistentemente sono emersi a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 riguardano le impugnazioni della parte civile. Infatti, mentre ci si può interrogare sulla legittimità o meno dei limiti introdotti all'appello del pubblico ministero e dell'imputato (art. 593 c.p.p. modificato), per quanto concerne la parte civile si deve verificare se il diritto di appello sussista ancora non solo in relazione alle sentenze di proscioglimento, ma anche con riguardo a quelle di condanna.

Premesso che è certa l'eliminazione dell'impugnazione anche agli effetti penali contro le pronunce relative ai reati di ingiuria e diffamazione - essendo stato abrogato l'art. 577 c.p.p. (art. 9 L. n. 46/2006) - la controversa questione circa l'attuale legittimazione all'appello della parte civile nasce dai diversi interventi legislativi susseguitisi su due disposizioni. In un primo tempo è stato modificato l'art. 593 c.p.p. riguardante l'appello del pubblico ministero e dell'imputato, sottraendo ad entrambi totalmente l'appello contro le sentenze di proscioglimento. In questo modo la parte civile subiva un coinvolgimento totale: il rinvio al «mezzo previsto per il pubblico ministero» per le impugnazioni della parte civile di cui all'art. 576 comma 1 c.p.p., generava un sistema nel quale scompariva necessariamente l'appello contro le sentenze di proscioglimento allo stesso modo di quanto previsto per l'organo di accusa.

Ai rilievi presidenziali di censura per un tale regime che avrebbe compromesso le possibilità della vittima di far valere le proprie pretese risarcitorie 1, il legislatore ha risposto ricomponendo l'appello del pubblico ministero e dell'imputato sul presupposto delle nuove prove decisive da richiedere ex art. 603 comma 2 c.p.p. (art. 593 comma 2 c.p.p.), ma ha contestualmente modificato l'art. 576 comma 1 c.p.p. privandolo dell'inciso che collegava le impugnazioni della parte civile al mezzo utilizzabile in astratto dal pubblico ministero. L'intento di rafforzare i poteri della vittima garantendole l'autonomia di impugnazione - espresso dalla relatrice parlamentare nell'affermazione di voler attribuire alla parte civile una «impugnazione in via diretta» 2 - si è in realtà tradotto nel suo contrario, a fronte di un principio di tassatività (art. 568 commi 1 e 3 c.p.p.) che non consente di riconoscere la facoltà di gravame se non in presenza di una specifica fonte normativa di legittimazione.

Il dubbio sul fatto che alla parte civile non potesse spettare il solo diritto al ricorso per cassazione, è tuttavia affiorato sia in istanze volte a sollevare questioni di legittimità costituzionale 3, sia in ordinanze che tali questioni hanno dichiarato o no fondate 4. Le argomentazioni a sostegno di un appello della parte civile «tuttora esistente» si sono fondate sulla presenza di disposizioni che prevedono ancora il gravame del danneggiato costituito (ad esempio, l'art. 600 comma 1 c.p.p.) ovvero sul fatto che la norma a disciplina del regime transitorio di cui all'art. 10 della L. n. 46 non contiene alcuna menzione in ordine agli appelli presentati dalla parte civile prima della vigenza della nuova legge, a differenza di quanto previsto per il pubblico ministero e per l'imputato.

La tesi, seguita da alcuni primi commentatori del nuovo testo normativo 5, è stata tuttavia disattesa in altri numerosi provvedimenti 6, anche per via del contraddittorio effetto di una possibile conversione in appello del ricorso per cassazione del pubblico ministero qualora alla parte civile questo appello fosse riconosciuto. Si è in particolare affermato, sulla base di censure mosse alla «incoerenza complessiva della legge» 7, che da nessuna delle norme che ancora prevederebbero forme di gravame della parte civile, si può desumere che questo ancora sussista, essendo quelle disposizioni fonte di fattispecie del tutto autonome, capaci di sopravvivere ai tagli operati dalla legge.

Il contrasto tra le due diverse posizioni è stato ritenuto ormai tale da essere sottoposto all'esame delle Sezioni unite. Con un recente provvedimento la Sezione quinta - in occasione della richiesta di risoluzione del conflitto interpretativo relativo alla possibilità per il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato, di pronunciarsi sugli interessi civili nel caso in cui il giudice di primo grado abbia emesso sentenza di condanna ovvero di proscioglimento 8 - ha ritenuto opportuno un tempestivo intervento delle Sezioni unite in ordine alla «contro-Page 456versia perdurante» se la parte civile possa o no proporre appello contro le sentenze di proscioglimento 9.

@2. I contrasti interpretativi in ordine al regime transitorio

I contrasti interpretativi si sono manifestati anche in relazione al regime transitorio segnato dall'art. 10 della legge. I motivi del diverso approccio giurisprudenziale sono riconducibili alla formulazione della norma il cui comma 1, nel prevedere che le disposizioni della legge si applicano ai procedimenti in corso, dovrebbe determinare la caduta degli appelli già proposti, se pure ritualmente e tempestivamente, non solo da imputato e pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, ma anche di quelli presentati dalla parte civile se si accede alla tesi della sottrazione a quest'ultima del diritto di gravame agli effetti civili contro qualsiasi sentenza. I due commi successivi, nel fissare il regime degli appelli già presentati dal pubblico ministero e dall'imputato 10, non stabiliscono tuttavia quale sia la sorte degli appelli della parte civile. Il che ha provocato, da un lato la proposizione di questioni di legittimità costituzionale che hanno ad oggetto sia la prima prescrizione (art. 10 comma 1) - là dove viola il diritto di difesa nel rendere inammissibile l'appello tempestivo e rituale della parte civile senza che...

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