DELIBERAZIONE 27 Settembre 2007 - Prima revisione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 240/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorita' 22 luglio 2004, n. 126/04;

la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04;

la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04;

la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);

la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2006, n. 297/06 (di seguito: deliberazione n. 297/06);

la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);

la deliberazione dell'Autorita' 9 luglio 2007, n. 169/07 (di seguito: deliberazione n. 169/07);

la comunicazione dell'Autorita' del 18 settembre 2007, protocollo GB/M07/4166/GAS/MRT/mc (di seguito: comunicazione del 18 settembre 2007);

Considerato che:

la deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti l'attivita' di vendita al dettaglio di gas (di seguito: esercenti la vendita al dettaglio) applicano ai clienti finali di cui all'art. 1 della deliberazione n. 207/02, come integrato e modificato dall'art. 2 della deliberazione n. 138/03 e dall'art. 6 della deliberazione n. 134/06;

l'art. 8 della deliberazione n. 138/03 stabilisce le modalita' per la determinazione della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (di seguito: componente QVD) (per l'anno termico 2002-2003);

sono pervenute, da parte di alcune associazioni esponenziali, richieste di revisione della componente QVD motivate dalle criticita' evidenziate dagli operatori con riferimento a:

l'attuale livello della componente QVD, in quanto ritenuta non allineata al livello dei costi sostenuti per l'attivita' di vendita al dettaglio;

la modalita' di articolazione della componente QVD, in quanto ritenuta non adeguata a riflettere in modo coerente i...

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