Agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 946068 del 7 aprile 2006 (imprese artigiane).

Alle imprese interessate

Ad Artigiancassa S.p.a.

Agli istituti collaboratori

Alla Cassa depositi e prestiti

S.p.a.

All'ABI

All'Ass.I.Lea.

Alla Confartigianato

Alla CNA

Alla Casartigiani

Con la circolare n. 946068 del 7 aprile 2006 sono state fornite indicazioni in merito alle nuove modalita' e procedure per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con le modalita' semplificate indicate all'art. 15 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006.

Considerata l'esigenza di fornire precisazioni piu' puntuali in merito a particolari aspetti e di provvedere ad alcune rettifiche, alla predetta circolare sono apportate le modifiche ed integrazioni di seguito indicate.

Al punto 1.3, dopo il primo periodo, e' aggiunto quanto segue: «Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, l'impresa richiedente le agevolazioni trasmette, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale».

Con riferimento ai soli bandi per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare, e' ancora in corso la presentazione delle domande, la mancata trasmissione delle predette dichiarazioni non determina il rigetto della domanda.

Al punto 3.2, dopo il punto 5) e' aggiunto il seguente punto: «5-bis) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), si precisa che le stesse possono comprendere anche l'alloggio del custode, che e' ammissibile nel limite di mq 100».

Al punto 5.1, secondo capoverso, dopo le parole «del decreto attuativo» sono aggiunte le seguenti: «, precisando che il divieto ivi previsto di presentare una domanda per un nuovo programma in presenza di un programma gia' agevolato nella medesima unita' produttiva riguarda le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992, ivi comprese quelle concesse nell'ambito della misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni PIA innovazione - del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale».

Al punto...

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