Misure di prevenzione personali: la giurisprudenza in tema di avviso orale e di attualità della pericolosità sociale

AutoreElisa Stevenazzi
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@1. Premessa

La decisione in rassegna si inserisce correttamente nel panorama giurisprudenziale sui temi della natura dell’avviso orale e della valutazione del requisito della pericolosità del soggetto, sposando quanto al primo tema l’orientamento dominante che ritiene che l’avviso orale non integri condizione di procedibilità e, quanto al secondo, facendo applicazione dell’orientamento, oramai consolidato e costante, secondo cui la pericolosità sociale, per portare all’applicazione di una misura di prevenzione, debba imprescindibilmente avere carattere di “attualità”.

@2. L’avviso orale: natura e necessità

L’indirizzo di legittimità fatto proprio anche dal Tribunale monzese con riguardo all’avviso orale, erede dell’abrogato istituto della diffida, affonda le proprie radici nell’evoluzione storica e sistemica dell’istituto.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza regolava la materia della prevenzione sociale agli articoli da 162 a 176 e da 180 a 189, disponendo l’ammonizione, il rimpatrio con il foglio di via obbligatorio ed il confino di polizia.

A seguito di dichiarazione di incostituzionalità delle norme sull’ammonizione, il legislatore disciplinava completamente la materia con la Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sostituendo quell’istituto con quello della diffida. Con Legge 3 agosto 1988 n. 327, art. 5, la diffida veniva sostituita con l’avviso orale (comunicazione all’interessato che esistono sospetti sulla sua pericolosità per la pubblica sicurezza con invito a tenere una condotta conforme alle leggi pena l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge).

Dal dato letterale dell’art. 3 Legge n. 1423/1956 emerge chiaramente come l’istituto non possa essere considerato una vera e propria misura di prevenzione ma, piuttosto, un “presupposto” per l’applicazione di una misura di prevenzione.

La funzione di mero monito dell’avviso, la sua natura di atto amministrativo con carattere di provvedimento di polizia, la ricorribilità con i rimedi del ricorso gerarchico, del ricorso al Capo dello Stato o al Giudice Amministrativo, depongono per l’estraneità dell’istituto al procedimento proprio della misura di prevenzione.

Nell’originario combinato disposto degli art. 3 e 4 della Legge n. 1423 del 1956 la natura dell’avviso appariva come strumentale all’applicazione della misura di prevenzione: evidentemente, negli anni ‘50, il legislatore supponeva che bastasse il semplice “avviso orale”, da parte del...

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