DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2007 - Modalita'' delle prestazioni sanitarie esterne dei medici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: ´Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: ´Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubblicheª, e successive modifiche;

Visto il comma 800 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: ´Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)ª;

Visto il proprio decreto 23 luglio 2002, recante: ´Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministriª, e successive modifiche;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2005, come modificato dal decreto 21 gennaio 2006;

Considerato che, ai sensi del citato comma 800 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, occorre definire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalita' per lo svolgimento di attivita' professionale esterna da parte dei consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio del medico competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto pertanto di dover procedere a dare attuazione alla suddetta norma di legge, anche in considerazione della necessita' di assicurare al personale medico in questione la migliore valorizzazione delle competenze acquisite ed il costante aggiornamento professionale;

Decreta:

Art. 1.

Attivita' professionali esterne

  1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi e incarichi, i consiglieri e i referendari medici in servizio presso l'Ufficio del medico competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono svolgere, presso soggetti pubblici e privati, attivita' professionali sanitarie esterne non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, con esclusione di quelle comportanti vincoli di subordinazione.

  2. ...

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