Presente e futuro dello scambio della prova elettronica in Europa

AutoreMaria Angela Biasiotti
CaricaL'A. è ricercatrice presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR di Firenze
Pagine35-63
Presente e futuro dello scambio della prova elettronica in Europa
MARI A ANGE LA BIA SIO TTI
SOMM ARI O:1. Introduzione – 2. L’azione dell’Unione europea sul tema delle prove
elettroniche: modernizzazione delle procedure – 3. Le iniziative operative delle Isti-
tuzioni europee – 4. L’azione progettuale europea per favorire lo scambio della prova
elettronica – 4.1. Il progetto Evidence – 4.2. Il progetto e-Codex – 4.3. Il progetto
e-MLA – 4.4. Il prog ramma del Consiglio d’Europa - Council of Europe Cybercrime
Programme – 5. Spunti per la realizzazione di un quadro comune europeo in materia
di scambio delle prove elettroniche – 5.1. Una road map – 6. Gli scenari futur i
1. INT RODU ZIO NE
Quasi ogni azione compiuta durante una normale giornata, una telefona-
ta, un messaggio su WhatsApp, un accesso a un social network, persino uno
spostamento in macchina, genera una traccia digitale, e ciascuna di queste
tracce può, in futuro, rappresentare una potenziale prova in un procedimen-
to giudiziario a sostegno dell’innocenza o della colpevolezza di uno o più
soggetti collegati ad essa.
Viviamo ormai in un mondo digitale e digitalizzato in cui le prove elet-
troniche non sono più soltanto quelle prove che si possono usare a carico o a
discarico di un c.d. reato “cyber”, cioè, un reato commesso attraverso l’uso
di un dispositivo digitale o informatico, ma anche e soprattutto a carico o a
discarico di reati comuni. L’assunto per cui per i reati informatici i riscontri
siano da ricercare nelle tracce digitali, mentre per i reati comuni gli elementi
probatori siano da rinvenire fra le potenziali prove tradizionali, ormai non
è più valido: le investigazioni nei casi di reati comuni si aff‌idano sempre più
alla ricerca di elementi di prova digitali.
La crescente importanza della prova elettronica acquista ancora più peso
in considerazione del fatto che il crimine è ormai diventato globale. Il prin-
cipio della territorialità dell’azione penale si scontra con la reale portata e la
dimensione sempre più transfrontaliera del crimine. Basti pensare che i ter-
roristi organizzano i loro attacchi comunicando tramite i social network o
“chattando” su sistemi di messaggeria istantanea online.
L’A. è ricercatrice presso l’Istituto di Teoria e Tecnichedell’Informazione Giuridica del
CNR di Firenze.
Edizioni Scientif‌iche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2
36 Informatica e diritto /Trattamento e scambio della provadigit ale in Europa
Al f‌ine di perseguire e prevenire eff‌icacemente i reati, le autorità di po-
lizia devono quindi adattarsi al rapido sviluppo delle tecnologie, lavorando
con prove elettroniche generate da queste nuove tecnologie e utilizzando le
stesse tecnologie digitali per acquisirle e analizzarle. La tipologia di prova
con cui hanno a che fare, tuttavia, è particolare in quanto è nata e riconosciu-
ta fuori dai contesti normativi, ovvero la sua affermazione prescinde da un
suo riconoscimento formale in una specif‌ica disposizione di legge, in quanto,
come spesso avviene quando si tratta del binomio nuove tecnologie e rego-
le, queste ultime seguono il fenomeno tecnologico per “sanare le lacune”, e
quasi mai sono in grado di anticiparlo.
Non esiste un quadro giuridico omogeneo fra i vari Stati membri dell’U-
nione europea, riguardante la raccolta, la conservazione e lo scambio di pro-
ve elettroniche. Questa situazione costringe polizia e autorità giudiziarie ad
operare in uno scenario incerto, e, di volta in volta, adottare soluzioni in-
coerenti o confuse sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista delle
soluzioni tecnologiche. Nella realtà concreta questi sono i punti, tra loro di-
pendenti quasi a cascata, da considerare ai f‌ini di una futura armonizzazione:
la questione dell’ammissibilità: la prova ottenuta, soprattutto quella
elettronica, di fronte al giudice, diventa spesso incerta; non esiste un
principio giuridico chiaro al quale il giudice può riferirsi per stabilire
l’ammissibilità o meno di una determinata prova, con conseguente non
uniforme o non equilibrata applicazione della legge;
la veloce evoluzione delle tecnologie forensi: le nuove tecnologie pos-
sono rapidamente perdere la loro eff‌icacia, in termini di capacità di
estrazione di elementi di prova, mano a mano che le organizzazioni
criminali diventano consapevoli della loro esistenza e adottano con-
tromisure per renderle tecnicamente inutili o poco eff‌icaci1. Anche
l’assenza di standard o buone regole per proteggere le tecniche forensi
dall’esposizione pubblica delle loro caratteristiche, durante i processi,
rende tali misure rapidamente obsolete e poco eff‌icaci;
la globalizzazione del crimine: questa richiede una stretta collabora-
zione fra le forze di polizia e le autorità giudiziarie di paesi diversi. A
questo scopo è fondamentale che una prova ottenuta in un determinato
paese sia condivisa e accettata anche in altri Stati, naturalmente garan-
tendo il rispetto dei diritti fondamentali della persona. La mancanza di
1Questo vale soprattutto per le organizzazioni criminali internazionali che hanno a
disposizione risorse economiche praticamente illimitate.
ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2 Edizioni Scientif‌iche Italiane

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