Regolamento recante modificazione ed integrazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agost...

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IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministero di grazia e giustizia sono adottate le norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'immissione alle prove scritte del concorso notarile; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale e' stato adottato il regolamento di cui sopra, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290; Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di una piu' puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota 22 luglio 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. L'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, e' sostituito dal seguente: " 6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La formulazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistente, dovra' rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri: a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, cosi' come identificati dalla commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da assegnare, dovra' comportare un arrotondamento all'unita' superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unita' inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtu' di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si ridurra' di un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente piu' ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si aumentera' di un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente...

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