Violazione delle prescrizioni impartite con l'applicazione di una misura cautelare: la sanzione che ne consegue è quella prevista dall'art. 650 C.p. O quella indicata dall'art. 276 C.p.p.?

AutoreFranco Assante/Maria Palma
Pagine285-287

Page 285

@1. Obbligo di dimora: inottemperanza delle prescrizioni impartite dal giudice.

Con provvedimento del Gip del Tribunale di Cassino, veniva applicata in fase di indagini, la misura dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 22 alle ore 7,00.

In seguito all'inottemperanza dell'indagato, che veniva individuato e fermato fuori dal proprio comune di residenza durante le ore notturne, nasceva a suo carico un procedimento penale con imputazione ex art. 650 c.p. Il Tribunale di Cassino - sez. distaccata di Sora - emetteva una sentenza assolutoria con formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», ritenendo applicarsi in questo caso l'art. 276 c.p.p..

Tale decisione veniva impugnata dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Cassino sul presupposto di una errata interpretazione degli artt. 650 e 276 c.p.p. compiuta dal primo giudice.

Si fa premettere la pubblicazione integrale dei motivi d'appello, in cui si sostanzia l'impugnazione da parte della procura, da brevi considerazioni di diritto che vogliono costituire solo uno spunto di riflessione sull'argomento prospettato.

@2. Le misure cautelari: «la discrezionalità vincolata» del giudice sia nella loro applicazione, sia nel caso di sostituzione della misura già disposta o di cumulo con altra più grave.

Le misure cautelari personali, che per le implicazioni che la loro applicazione ha con i principi fondamentali di garanzia e libertà sanciti dalla Costituzione, sono necessariamente governate dal principio di legalità e tassatività, nonché quello della riserva di giurisdizione - che attribuisce al giudice procedente una competenza funzionale specifica - per cui si inseriscono, dal punto di vista applicativo, in una cornice di discrezionalità vincolata da parte del giudice che ne dispone l'applicazione.

Ciò in quanto la legge richiede l'esistenza di precisi presupposti per la loro adozione, sia sotto il profilo del fumus commissi delicti che sotto quello del periculum libertatis, i quali devono essere di volta in volta accertati, escludendosi così qualsiasi automatismo nella loro applicazione.

Verificata l'esistenza di almeno una delle esigenze cautelari descritte dall'art. 274 c.p.p., l'esercizio della discrezionalità del giudice in ordine alla scelta della misura da adottare nel caso concreto, deve esplicarsi sempre nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza indicati nell'art. 275 c.p.p., con la...

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