DECRETO 12 Luglio 2007 - Modalita' di comunicazione dei dati relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico 2004-2005, dovuto sugli apparecchi di gioco

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39-septies, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con apposito decreto i dati relativi alle annualita' 2004 e 2005 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di trasmissione;

Visto l'art. 39-quinquies, comma 3, del decreto n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle sanzioni applicabili in caso di omesse o non veritiere comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza di AAMS;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete di AAMS per la gestione telematica degli...

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