DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 1999 - Direttiva per l'esercizio dei poteri speciali del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in alcune societa' per azioni ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 43, 46, 56, 58, 295, 296, del trattato istitutivo della Comunita' europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474; Considerato che l'art. 2 di detto decreto prevede la possibilita' di introdurre nello statuto di alcune societa' una clausola che attribuisca uno o piu' diritti speciali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Considerato che, pur essendo la scelta del passaggio di un'impresa dal settore pubblico a quello privato di competenza dello Stato, l'esercizio del gradimento nei confronti dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti non deve ingiustificatamente limitare i diritti di libera circolazione dei capitali e di stabilimento, riconosciuti dal citato trattato; Considerato che analoghi principi sono applicabili all'esercizio dei poteri speciali di gradimento rispetto ad accordi tra azionisti e di veto nei confronti di alcune rilevanti deliberazioni sociali; Considerato che la previsione dei citati poteri speciali e' giustificata se diretta alla tutela di fondamentali interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanita' e la difesa; Considerato che l'esercizio di detti poteri speciali deve, inoltre, essere aderente ai principi di non discriminazione, di giustificazione sulla base di imprescindibili motivi di interesse pubblico, di idoneita' e proporzionalita' al raggiungimento dell'interesse stesso; Ritenuta l'opportunita' di fissare preventivamente criteri obiettivi, stabili e resi pubblici per l'esercizio di detti poteri speciali; Su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta

I poteri speciali di cui alle premesse sono esercitati secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

Art. 1.

Finalita' 1. I poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, hanno l'obiettivo di salvaguardare vitali interessi dello Stato e rispondono, nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e comunque in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato, ad imprescindibili motivi di interesse generale, in...

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