LEGGE 21 marzo 2001, n. 75 - Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Coming into Force13 Aprile 2001
End of Effective Date19 Aprile 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/29/001G0130/CONSOLIDATED/20060405
Published date29 Marzo 2001
Enactment Date21 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.74 del 29-03-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Potenziamento della dotazione organica nel profilo professionale di vigile del fuoco

  1. Al fine di fronteggiare le urgenti necessita' di servizio, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di ulteriori trecentocinquantatre posti nel profilo professionale di vigile del fuoco.

  2. Alla copertura del 25 per cento dei posti di cui al comma 1, si provvede utilizzando la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 agosto 2000, n. 246. Alla copertura dei rimanenti posti si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, utilizzando la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per esami, a centottantaquattro posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, quinta qualifica funzionale, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998.

  3. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 2.

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 valutati complessivamente in lire 12.988 milioni per l'anno 2001 ed in lire 19.996 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

  2. Il Ministro del tesoro, del bilancio...

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