Lo Spamming quale possibile modalità di condotta del reato di molestia telefonica

AutoreLogroscino Stefano
Pagine37-40
37
giur
Rivista penale 1/2012
LEGITTIMITÀ
LO SPAMMING QUALE
POSSIBILE MODALITÀ
DI CONDOTTA DEL REATO
DI MOLESTIA TELEFONICA
di Stefano Logroscino
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Considerazioni sul fenomeno dello “Spamming
Internet”. 3. La contravvenzione di molestie o disturbo alle
persone ex art. 660 c.p. 4. La tipicità e la tassatività quali
corollari del principio di stretta legalità della legge penale
(incriminatrice) e la sent. n. 24510/2010 della Corte di Cas-
sazione. 4.1. (segue) ... la sentenza n. 24510 del 30 giugno
2010 della Corte di Cassazione penale. 5. Le molestie tele-
foniche perpetrate attraverso lo Spamming. 6. Lo Spamming
quale auspicabile ipotesi autonoma di reato.
1. Premessa
Con la sentenza in rassegna, la prima Sezione penale
della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata (1)
circa la conf‌igurabilità della contravvenzione di molestie
telefoniche (2) perpetrata attraverso l’invio ripetuto, non
richiesto e molesto di e-mail, dovendo, perciò, prendere in
considerazione la rilevanza penale, ai sensi dell’art. 660
c.p., del c.d. fenomeno dello Spamming. In particolare, la
sentenza della Corte di Cassazione ha ad oggetto l’invio,
copiosamente ripetuto, di messaggi di posta elettronica da
parte di due ragazzi del Grossetano, rivolti a due donne,
loro malgrado oggetto delle attenzioni dei due spammers.
È evidente come l’invio ripetuto di messaggi di posta elet-
tronica, indipendentemente dal loro contenuto, e dalla
modalità sincrona o asincrona con la quale vengano in-
viati, sia idoneo a cagionare un elevato grado di disagio
emotivo e di disturbo in capo ai destinatari, non foss’altro
poiché l’elevato numero di messaggi che vengono ricevuti
comporta, il più delle volte, un intasamento della posta
elettronica, con la necessità di cancellare le e-mail “spaz-
zatura” e la conseguente perdita di tempo e di denaro.
Dunque, si comprende come lo “Spamming Internet” sia
fonte di una sensibile compromissione della libertà di
comunicazione (garantita ai sensi dell’art. 25, comma 1
della Costituzione) e anche di un disturbo evidente alla
tranquillità delle persone.
2. Considerazioni sul fenomeno dello “Spamming Inter-
net”
Il fenomeno dello “Spamming Internet” trae origine
dall’avvento globale e generalizzato di Internet e della po-
sta elettronica. Il termine Spam (acronimo di Send phe-
nomenal amounts of mails), è una parola ottenuta dalla
contrazione delle parole “Spiced” e “Ham” ed è il nome di
un noto cibo in scatola, nella specie si trattava di carne
in gelatina, prodotta da una ditta alimentare americana
e distribuita ai sodati dell’esercito statunitense (3). Data
la scarsa appetibilità e qualità del prodotto in sé, tale ter-
mine, col tempo, divenne il signif‌icante di un genere di
scarsa qualità, se non proprio nocivo, comunque mal tol-
lerato e accettato dal consumatore. E tale accezione non
è mutata quando il termine spam è stato mutuato dalla
terminologia dell’informatica per descrivere il fenomeno,
sfortunatamente sempre più diffuso, dell’invio ripetuto e
non sollecitato di messaggi di posta elettronica a contenu-
to promozionale e pubblicitario.
Ciò premesso, il presente contributo è volto a com-
prendere se, secondo il giudizio della Corte di Cassazione,
le condotte di “Spamming Internet” siano astrattamente
idonee ad integrare la fattispecie contravvenzionale del-
l’art. 660 c.p..
3. La contravvenzione di molestie o disturbo alle perso-
ne ex art. 660 c.p.
Il reato di molestie o disturbo alle persone, previsto
dal libro III del Codice penale quale contravvenzione, è
f‌inalizzato alla prevenzione e alla repressione, in ultima
analisi, del turbamento della tranquillità pubblica in rife-
rimento a possibili ripercussioni sull’ordine pubblico che
potrebbero originarsi a seguito di reazioni innescate dal
turbamento della quiete e della tranquillità del privato
cittadino da parte di terzi. La condotta del reato può con-
sistere in qualsiasi contegno idoneo ad arrecare molestia o
disturbo a terze persone, di modo che si verif‌ichi una vera
e propria ingerenza nella vita privata e di relazione della
persona. Elemento necessario ai f‌ini del reato è, inoltre,
il fatto che la condotta abbia luogo in luogo pubblico o in
luogo aperto al pubblico o, diversamente, per mezzo del
telefono. Sull’interpretazione del termine “telefono” si
tornerà più avanti quando si analizzerà come la Corte di
Cassazione ha applicato il principio di tassatività e tipicità
della legge penale (incriminatrice) nelle sue pronunce.
In riferimento all’elemento soggettivo, l’agente deve agire
con dolo specif‌ico, ovvero “per petulanza o per altro biasi-
mevole motivo”. In altre parole, con il termine petulanza,
è richiesto che il reo f‌inalizzi la propria condotta al preci-
puo scopo di interferire in maniera inopportuna nell’altrui
sfera di libertà (4), manifestando, in tal modo, la volontà
di infastidire una persona. Per biasimevole motivo, invece,
si intende, per usare le parole della Corte di Cassazione,
“ogni motivo diverso dalla petulanza, che sia del pari ri-
provevole in sé stesso o in relazione alla qualità della per-
sona molestata e che abbia su quest’ultima gli stessi effetti
della petulanza” (5).

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