DECRETO 23 gennaio 2012 - Riconoscimento, al sig. Popescu Vlad, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di ingegnere. (12A01237)

IL DIRETTORE GENERALE

della Giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Popescu Vlad, nato il 14 maggio 1976 a Brasov (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decretolegislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Doctor in Inginerie Electronica si Telecomunicatii» conseguito nel novembre 2006 presso la «Universitatea Transilvania» di Brasov, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale e dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la attestazione della autorita' competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera e) della direttiva 2005/36/CE;

Tenuto conto che e' in possesso anche del titolo accademico quinquennale di «Inginer - profilul Electronic, specializarea Electronica aplicata» conseguito presso la stessa universita' nel giugno 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Popescu non e' assimilabile a quella richiesta in Italia agli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative;

Considerato il conforme parere del...

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