DELIBERAZIONE 4 agosto 2005 - Regolamentazione delle unita' di produzione di energia elettrica e pompaggio di rilevanza strategica: modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 175/05)

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 agosto 2005 Regolamentazione delle unita' di produzione di energia elettrica e pompaggio

di rilevanza strategica: modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle

deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003,

n. 168/03. (Deliberazione n. 175/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 agosto 2005 Visti

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed, in particolare, l'art. 3; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.

168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito

deliberazione n. 168/03); la deliberazione 30 dicembre 2004, n. 253/04 (di seguito

deliberazione n. 253/04); la deliberazione 25 febbraio 2005, n. 36/05 (di seguito

deliberazione n. 36/05); il documento per la consultazione 19 novembre 2004 recante condizioni vigenti dal 1° gennaio 2005 per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: documento per la consultazione 19 novembre 2004); il documento per la consultazione 5 maggio 2005 recante misure per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 5 maggio 2005) ed, in particolare, il paragrafo 4.1.

Considerato che

le unita' di produzione classificate quali pompaggio fra le tipologie di cui all'art. 10 della deliberazione n. 168/03 sono costituite da impianti di generazione idroelettrici a serbatoio esercibili in maniera reversibile, vale a dire che, prelevando energia elettrica dalla rete, possono pompare acqua nel serbatoio in quota con conseguente stoccaggio di energia potenziale che, in un successivo periodo, puo' essere riconvertita in energia elettrica e immessa in rete; lo schema di regole per il dispacciamento di merito economico (di seguito: lo schema di regole) trasmesso all'Autorita' dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), in data 30 dicembre 2004 (prot. Autorita' n.

029110 in pari data), identifica una nuova tipologia di unita' di produzione di energia elettrica, non espressamente prevista dalla deliberazione n. 168/03, denominata «unita' di produzione e pompaggio di particolare rilevanza»; lo schema di regole individua uno speciale trattamento per le unita' di produzione e pompaggio di particolare rilevanza in ragione della loro essenzialita' ed unicita', ai fini della sicurezza del sistema, in termini di tipologia di risorsa fornita al Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento; l'Autorita', con deliberazione n. 253/04, ha approvato lo schema di regole con efficacia per l'anno 2005 (di seguito: regole per il dispacciamento 1° gennaio 2005), riservandosi ulteriori approfondimenti ed eventuali conseguenti richieste di modificazioni o integrazioni, da compiersi successivamente alla pubblicazione della citata deliberazione; l'Autorita', con deliberazione n. 36/05, ha richiesto al Gestore della rete di modificare ed integrare le regole per il dispacciamento 1° gennaio 2005, nonche' di specificare, tra l'altro, le modalita' di utilizzo delle unita' di produzione e pompaggio di particolare rilevanza e di trasmettere alla medesima Autorita' proposte circa la definizione di una nuova tipologia specifica di risorsa per il servizio di dispacciamento, relativamente al particolare utilizzo attuato dal Gestore della rete delle unita' di produzione e di pompaggio di particolare rilevanza; il Gestore della rete ha trasmesso, in data 17 giugno 2005 (prot.

Autorita' n. 13793 del 21 giugno 2005), il documento «Individuazione di una tipologia omogenea di risorse per il servizio di dispacciamento comprensiva delle unita' di produzione e pompaggio di particolare rilevanza» (di seguito: documento sulle unita' di produzione e pompaggio) che analizza le caratteristiche delle unita' di produzione e pompaggio e la loro estrema rilevanza ai fini della risoluzione di importanti problematiche di bilanciamento delle immissioni e dei prelievi in rete nell'ambito del dispacciamento; il documento sulle unita' di produzione e di pompaggio precisa che le unita' di produzione e pompaggio di particolare rilevanza costituiscono la principale risorsa di pronta utilizzazione per il Gestore della rete ai fini del bilanciamento...

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