Polizza di assicurazione infortuni conducenti

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Contraente: . . .

Sede legale: Via . . . n . . .

. . . S.p.A.

Decorrenza della copertura: ore 24 del . . . Scadenza della copertura: ore 24 del . . . Premio imponibile annuo imposte premio annuo lordo Euro . . .

DEFINIZIONI

Contraente : . . .

Società: . . .

Broker: il mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, e riconosciuta dalla società, e cioè . . . S.p.A. Assicurato: il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Premio: la somma dovuta dal contraente alla società. Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro. Beneficiario: gli assicurati stessi; in caso di morte saranno gli eredi legittimi.

@Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione vale per gli infortuni che le persone autorizzate dal contraente subiscano in occasione di missioni o di adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, alla guida di mezzi di trasporto non di proprietà del contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni. Si intendono assicurate le persone di cui al precedente capoverso a condizione che siano:

  1. dipendenti del contraente che svolgano missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio (preventivamente autorizzati dalla struttura di appartenenza in base all'elenco risultante dalle evidenze contabili del contraente, redatto una volta all'anno ed aggiornato se necessario. si intendono automaticamente assicurati i dipendenti autorizzati in corso d'anno, il cui premio sarà soggetto a regolazione in base alle inclusioni ed esclusioni. Si precisa che tra gli utilizzatori di mezzi propri preventivamente autorizzati devono intendersi anche i dipendenti che utilizzano i propri ciclomotori;

  2. dipendenti del contraente che svolgono missioni e che non sono inseriti nell'elenco di cui al punto a); essi devono essere autorizzati di volta in volta dalla struttura di appartenenza.

    La verifica deve risultare possibile in base alle evidenze contabili del contraente;

  3. i componenti (non dipendenti) degli organi dell'ente che hanno diritto al rimborso chilometrico, autorizzati per motivi di servizio dal contraente. La verifica deve risultare possibile in base alle evidenze contabili del contraente. Sono esclusi gli infortuni sofferti alla guida di veicoli di proprietà del contraente.

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    @Art. 2 - Precisazioni

    È considerata "invalidità permanente" la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla eventuale specifica professione esercitata dall'assicurato. È considerata "morte" anche i danni conseguenti ai seguenti eventi:

    - l'asfissia per fuga di gas;

    - gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;

    - le infezioni od avvelenamenti derivanti da morsi di punture in genere;

    - l'annegamento;

    - l'assideramento o congelamento;

    - la folgorazione;

    - i colpi di sole di calore o di freddo;

    - le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;

    - le forze della natura compresi movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni frane, smottamenti, valanghe e slavine. Si precisa inoltre che la garanzia vale anche per gli infortuni più sotto indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all'assicurato:

    - durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata - per imprudenze, negligenze o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini;

    - per la salita e la discesa dai mezzi di trasporto;

    - in occasione di rapine, attentati o sequestri...

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