Brokeraggio assicurativo

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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DISCIPLINARE DI INCARICO

Tra

l'agenzia . . . , codice fiscale . . . in persona del direttore generale, nato a . . . il . . . codice fiscale . . . nella sua qualità di . . . , a quanto infra autorizzato con delibera del consiglio d'amministrazione n . . . del . . . qui di seguito denominata semplicemente "agenzia" da una parte e la . . . , con sede in . . ., via . . . , codice fiscale . . . , iscritta al registro delle imprese di . . . codice fiscale e numero registro imprese . . . e all'albo di cui alla legge 28/11/1984, in persona del . . ., nella sua qualità di . . . , qui di seguito denominata semplicemente "Broker" - dall'altra parte; si conviene e si stipula quanto segue:

@Art. 1 - Conferimento e accettazione dell'incarico

L'agenzia affida alla . . . , che accetta, il servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi, a patti, termini, modalità e condizioni qui di seguito specificati.

@Art. 2 - Oggetto del servizio

Il Broker si impegna, a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

  1. analisi preliminare dei rischi in capo all'agenzia, agli amministratori, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative, con inoltre opportuni sopralluoghi presso le eventuali strutture da assicurare;

  2. redazione di un progetto di copertura assicurativa aderente alle reali esigenze dell'ente, che tenga conto dei veri rischi e corredato dalla relativa stima economica;

  3. elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi programma assicurativo, interventi effettuati e indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri, da predisporre entro il 30 novembre di ogni anno;

  4. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l'agenzia e, in particolare, predisposizione dei testi da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge, mediante il controllo di conformità e di economicità delle singole offerte e quanto richiesto nel capitolato di gara. Il Broker predisporrà un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità prezzo, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'agenzia;

  5. gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione stipulati a seguito delle procedure di gara con la collaborazione del Broker e monitoraggio costante delle coperture in essere, anche in seguito all'evolversi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia ed alle nuove esigenze dell'agenzia e ciò anche per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare" (esempio Page 500 revisioni, aggiornamento valori assicurati, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, movimenti sostanziali del rischio assicurato, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti e razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni, comunicazione dati regolazione, variazione rischi, etc.);

  6. assistenza nella gestione di eventuali sinistri anche quando l'agenzia venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare'.

    Il Broker dovrà fornire tutta l'assistenza, che fosse ritenuta necessaria dall'Amministrazione, affiancando i preposti al servizio dello stesso per:

    1. la selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro;

    2. nel contraddittorio con i periti delle compagnie a supporto della definizione economica del sinistro;

    3. intervento presso le amministrazioni delle compagnie per il materiale pagamento del sinistro;

    4. comunicazione scritta in merito all'apertura o meno di ogni singolo sinistro con l'indicazione, in caso di mancata apertura, delle...

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