Polizia giudiziaria e operazioni 'sotto copertura

AutoreCarlo Taormina
Pagine923-926
923
Rivista penale 11/2015
Dottrina
POLIZIA GIUDIZIARIA
E OPERAZIONI
"SOTTO COPERTURA"
di Carlo Taormina
SOMMARIO
1. Def‌inizione. 2. Tipologia. 3. Spazi di autonomia della poli-
zia giudiziaria. 4. Raggio di azione della esimente. 5. Utilizza-
bilità probatoria delle operazioni sotto copertura.
1. Def‌inizione
Sotto la denominazione di operazioni di copertura, si
tratti di attività ovvero di atti, vanno tutti quegli incom-
benti che la polizia giudiziaria può compiere consumando
reati senza risponderne in ragione della f‌inalità di scoper-
ta dei reati o dei colpevoli. La grande matrice di questa
disciplina risiede nella causa di esclusione dell’antigiuri-
dicità dell’adempimento del dovere la quale continua ad
essere applicabile, ma le specif‌iche previsioni delle quali
ora si tratta travalicano i rigorosi limiti in cui l’esimente
può essere operativa. Per quanto si tratti di un settore nel
quale prevenzione e repressione sono o possono essere
contestuali, nel senso che una operazione sotto copertura,
pur riguardando la ricerca di un colpevole, ben può assol-
vere ad una funzione preventiva prevista, prevedibile od
occasionale, va detto che la disciplina apprestata del le-
gislatore in una sorta di trattazione unitaria, che ha abro-
gato tutti i vari interventi disorganici (L. n. 146 di 2006,
art. 9), deve ritenersi riferita esclusivamente a situazioni
che postulano la notizia di reato. Lo si desume abbastan-
za indicativamente dal coordinamento, che f‌in da ora può
darsi per scontato, delle iniziative della polizia giudizia-
ria, tra l’altro l’unica ad essere presa in considerazione,
con l’autorità giudiziaria, segnatamente con il pubblico
ministero. È ben noto che esistono esemplari nel nostro
ordinamento nei quali il pubblico ministero interviene,
pur se in forma molto anomala f‌ino alla inspiegabilità, in
funzione autorizzante o di controllo in attività apparte-
nente alla prevenzione come nei casi delle perquisizioni
in materia tributaria o in relazione al fermo di identif‌ica-
zione, ma la normativa che ora interessa è troppo precisa,
mentre dal punto di vista sostanziale appare logico rite-
nere che gravissime deroghe alla responsabilità penale
della polizia giudiziaria, nel bilanciamento degli interessi
cui deve dedicarsi il legislatore in situazioni del genere,
postulino interessi in gioco molto alti, come, appunto, la
scoperta dei reati o la ricerca del colpevole. Con ciò non
si vuol dire, che vi sia una incompatibilità tra la operati-
vità della esimente in discorso e l’attività di prevenzione
perché basterebbe pensare all’importanza, ad esempio, di
prevenire azioni terroristiche o di traff‌ico internazionale
di stupefacenti, per rendersi conto che la compatibilità ci
potrebbe stare tutta. Ed esistono situazioni riguardanti la
prevenzione di gravissimi reati nelle quali normative del
genere allignano. La disciplina ora in trattazione non at-
tiene però, ad altro settore che non sia la repressione dei
reati espressamente indicati. Prima dell’entrata in vigore
dell’attuale disciplina, non poche delle attività e degli atti
di polizza giudiziaria scriminati erano noti al nostro ordi-
namento, come già in precedenza accennato, soprattutto
nella materia del traff‌ico internazionale di stupefacenti e
del terrorismo, ma la compiutezza della regolamentazio-
ne, unitamente all’accrescimento degli strumenti opera-
tivi, non casualmente è dovuta alla ratif‌ica, da parte del
nostro legislatore, della convenzione e di protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale
adottati dall’assemblea generale delle Nazioni Unite. Di
fronte, non solo alla straordinaria crescita della collabo-
razione contro il crimine a livello comunità europea, ma
al fenomeno ormai endemico della mondializzazione del
crimine come conseguenza di quella dell’economia e della
rilevante agevolazione nel superamento dei conf‌ini delle
Nazioni, l’esigenza di solidarietà tra Stati nel contrasto
delle forme di criminalità organizzate transnazionali,
in cui cioè sia coinvolto più d’uno Stato, non poteva non
sortire i frutti sul piano generale, nel senso che l’appre-
stamento della normativa relativo alla operazione sotto
copertura diventassero non soltanto meccanismi repres-
sivi di dette criminalità ma anche delle realtà delittuose
interne, in modo che ciascuno degli Stati, al tempo stesso,
avesse nella sua legislazione la disciplina necessaria, onde
non rischiare che ad un certo punto la catena potesse in-
terrompersi con vantaggio per il crimine.
2. Tipologia
Esistono diversi tipi di operazioni sotto copertura, inte-
granti reati scriminati a vantaggio della polizia giudiziaria.
In alcuni casi si tratta di operazioni in senso stretto che
acquisiscono rilevanza giuridica per la previsione norma-
tiva, ma non si tratta di atti giuridici.

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