DELIBERAZIONE 15 novembre 2010 - Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali. (Deliberazione n. 243/10/CSP). (10A14896)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'11 novembre 2010, in particolare nella sua prosecuzione del 15 novembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), nn. 1, 9 e 13;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Visto l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

Vista la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante «Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie», approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico costituiscono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione e che, l'attivita' di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge;

Considerato, altresi', che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico prevede che l'Autorita' stabilisce ulteriori regole per le emittenti per...

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