Il piccolo imprenditore ed il fallimento alla luce della riforma della legge fallimentare: ipotesi di applicabilitá dell'art. 2 C.P.

AutoreLuigi Ravagnan
Pagine907-908

Page 907

La vicenda giudiziaria oggetto della presente trattazione riguarda un'ipotesi di bancarotta, contestata agli amministratori di una società di capitali fallita secondo la previgente normativa fallimentare, la quale non consentiva mai che una persona giuridica, ovvero una società commerciale, soprattutto una società di capitali, potesse essere considerata piccolo imprenditore in base alla previgente norma dell'art. 1 della L. fall.

Successivamente alla riforma della L. fall., entrata in vigore all'inizio del 2006, da un lato sono stati profondamente modificati (elevandoli considerevolmente) i parametri economici in base ai quali un imprenditore possa definirsi «piccolo» e quindi, in quanto tale, non soggetto al fallimento ed a tutte le conseguenze di questo anche sul piano penale (artt. 216 e ss. L. fall.), altresì, d'altro canto si è normativamente ampliato il novero dei soggetti suscettibili di essere piccoli imprenditori anche alle società commerciali, sia di persone che di capitali.

Riferisce infatti la norma di cui all'art. 1 della L. fall., in vigore dal 9 gennaio 2006: «Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettivo che, anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento».

Inequivoca ed univoca l'interpretazione: quando la norma fa riferimento all'esercizio dell'impresa in forma collettiva, fa un inequivoco riferimento alle società commerciali (oltreché ai consorzi ed alle cooperative), siano esse di persone o di capitali.

Da ciò consegue che, odiernamente, il giudice penale che si troverà a dover giudicare un'ipotesi di bancarotta fraudolenta correlata al fallimento di una...

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