La piccola documentazione giuridica presso la Facoltà giuridica romana

AutoreMaurizio Lupoi
CaricaProfessore ordinario di diritto comparato nell'Università dì Perugia
Pagine181-186

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  1. Il PDG è un sistema di documentazione giuridica utilizzabile dallo studioso di diritto:

    - per classificare e reperire un numero limitato di documenti;

    - dallo studioso creati e custoditi;

    - In vista di una specifica ricerca.

  2. Le tre indicazioni ora fornite individuano il peculiare scopo del PDG e sono alla base delle soluzioni adottate nella configurazione del sistema, per descrivere il quale credo sia bene seguire li medesima via che seguirebbe lo studioso utente al suo primo contatto col PDG,

    Egli dovrebbe, In primo luogo, delimitare la materia e gli ordinamenti giuridici oggetto del suo studio; nell'ambito di tale materia 'egli dovrebbe poi individuare le parole-chiave utilizzabili come indicatori degli argomenti e delle fonti normative e, nell'ambito degli ordinamenti giuridici, gli organi giudiziari.

    Al termine di questa fase, lo studioso avrà quindi Individuato, attribuendo codici numerici:

    - gli ordinamenti giuridici;

    - gli organi giudiziari;

    - gli argomenti;

    - le fonti normative.

  3. Iniziando la ricerca, lo studioso avrà cura di numerare I fogli contenenti I propri appunti In ordine di accessione. Egli non dovti discettarsi dal metodo normale di studio: per ciascun testo rilevante -(sentenze, articoli di dottrina, contenuto di leggi, ecc.) egli farà naturalmente o una fotocopia o un sunto, corredato o meno da note critiche, e l'unica regola da seguire sarà quella di utilizzare un solo foglio per ciascun sunto o fotocopia e, perPage 182 converso, di frammentare in più fogli i testi particolarmente densi di argomenti. Questi fogli saranno numerati sequenzialmente e costituiranno l'archivio cartaceo nel quale sono custodite le informazioni.

    Il numero di ciascun foglio costituisce così la chiave di collegamento fra gli archivi del PDG e l'archivio cartaceo; ogni foglio è quindi un documento.

  4. Lo studioso classifica i documenti o al momento della creazione di ciascun documento o periodicamente.

    Per la classificazione dovrà registrare:

    - taluni dati di carattere formale (es. data);

    - l'ordinamento giuridico del quale tratta il documento;

    - l'organo giudiziario (se il documento concerne una sentenza);

    - gli argomenti (fino a cinque);

    - le fonti normative (fino a tre), specificando per ciascuna l'articolo e, se del caso, il comma o altra suddivisione;

    - il riferimento che il documento faccia-a testi oggetto-di precedenti documenti o possibile oggetto di documenti da creare (es, sentenza che cita un precedente, autore che discute le opinioni di un altro autore o che commenta una sentenza);

    - abstract.

  5. Questo sistema di classificazione richiede qualche commento.

    Le parole-chiave individuanti...

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