DECRETO 28 agosto 2003 - Criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo alle spese sostenute per l'iscrizione alle scuole paritarie

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art.

2, comma 7, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005; Considerato che, ai sensi dell'art. 156 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e dell'art. 1, comma 2, dell'O.M. n. 215 del 26 giugno 1992, per l'iscrizione nelle scuole elementari paritarie parificate non possono essere richieste rette scolastiche; Ritenuto, che ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa gli oneri ammissibili debbano essere quelli sostenuti dai genitori o dai soggetti esercenti la tutela sui minori per far fronte al pagamento delle rette per l'iscrizione nelle scuole elementari paritarie non parificate, nelle scuole medie paritarie e nel primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie (di seguito definite tutte quante: ´scuole paritarieª); Ritenuta l'opportunita' di affidare il servizio di erogazione del contributo ai beneficiari a Poste Italiane S.p.A., in quanto unico soggetto in possesso di una rete capillare di uffici diffusa su tutto il territorio nazionale; Decreta

Art. 1.

Soggetti beneficiari e ammontare del contributo

  1. Alle persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria e con domicilio fiscale in Italia che hanno iscritto i figli minori o i minori sui quali esercitano la tutela ai sensi dell'art. 343 e seguenti del codice civile, presso le scuole paritarie (di seguito definiti: ´beneficiariª), e' riconosciuto il diritto ad un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche.

  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca stabilisce annualmente con proprio decreto l'importo del contributo di cui al comma 1, sulla base del numero degli iscritti nelle scuole paritarie, come rilevato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 2 e degli stanziamenti di bilancio...

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