Le persone fisiche

AutoreStefano Ambrogio
Pagine57-75
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Capitolo 5
Persone f‌isiche e persone giuridiche
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LE PERSONE FISICHE
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Nel linguaggio giuridico, il termine persona o soggetto indica i protagoni-
sti delle relazioni e delle attività regolate dal diritto (Iudica-Zatti).
Si tratta di una nozione che non coincide con quella di essere umano, in
quanto comprende tutti coloro ai quali può essere imputata una determi-
nata posizione giuridica, cioè una posizione garantita o sanzionata da una
norma giuridica; può dirsi, pertanto, che è persona o soggetto del diritto
ogni centro di imputazioni giuridiche (Bianca). Del resto, se osserviamo
la realtà che ci circonda, quanto detto risulta evidente: esistono interessi che
fanno capo a singoli individui, ma esistono anche interessi propri di grup-
pi, organizzazioni, partiti, sindacati, associazioni, cioè di soggetti collettivi
dotati della capacità di essere titolari di diritti e di doveri. Anche il nostro
linguaggio si adegua a questa situazione, quando si dice che la società Alfa
ha acquistato un immobile o che la società Beta ha effettuato una donazione
a favore dei poveri di un certo Comune o, ancora, che l’associazione Gamma
ha organizzato un convegno; ciò signif‌ica che, anche se gli atti che hanno
portato all’acquisto della casa, alla donazione e all’organizzazione del con-
vegno sono stati materialmente posti in essere da singole persone f‌isiche, gli
effetti di tali atti sono imputabili all’ente collettivo.
E tutto ciò è confermato dal Libro Primo del codice civile, che regolamenta
proprio la materia delle persone e della famiglia, distinguendo e disciplinan-
do separatamente la persona f‌isica e la persona giuridica.
Con il termine persona f‌isica l’ordinamento giuridico vuole indicare qual-
siasi essere umano nato vivo. Con il termine persona giuridica, invece,
si fa riferimento ad una par ticolare organizzazione collettiva costituita da
più persone f‌isiche, considerata come un soggetto a sé stante rispetto alle
persone che la compongono.
I SOGGETTI
Parte II
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2La capacità giuridica
La capacità giuridica è la capacità di un soggetto di essere titolare di
diritti e di doveri. Essa si acquista al momento della nascita e, dunque,
ciascuno di noi sin dalla nascita è riconosciuto dall’ordinamento giuridico
come soggetto potenzialmente in grado di operare nel mondo del diritto.
La nozione di capacità giuridica è dunque importante per identif‌icare coloro
che possono essere titolari di rapporti giuridici. L’eventuale mancanza totale
della capacità giuridica in capo ad una entità sociale o materiale indica che
tale entità non è per l’ordinamento un soggetto giuridico, non rileva come
centro autonomo di imputazioni giuridiche (Bianca).
Non sono soggetti di diritto, ad esempio, in quanto non hanno la capacità giuridica,
gli animali o le cose, che sono, eventualmente, oggetti di diritto.
La capacità giuridica è riconosciuta a tutti gli individui, siano essi uo-
mini o donne, adulti o bambini, ricchi o poveri. Sembra un’affermazione
scontata, ma, in realtà, si tratta di un principio frutto di faticose conquiste
di civiltà, conseguenti soprattutto all’affermarsi delle ideologie della Rivolu-
zione francese della f‌ine del XVIII secolo. Nel nostro ordinamento il ricono-
scimento della capacità giuridica a tutti gli individui è strettamente legato
al principio di uguaglianza sancito nella Costituzione italiana all’art. 3,
principio che costituisce il cardine della moderna civiltà giuridica, oltre
che un imperativo etico-sociale. Ai sensi di tale disposizione, infatti, tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
La stessa Costituzione all’art. 22 ribadisce che nessuno può essere privato,
per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome.
In particolare nel nostro ordinamento non è ammessa la morte civile, dif-
fusa nell’Ottocento per i condannati per reati particolarmente gravi, e che di
fatto privava l’individuo, benché vivo, di tutti i diritti.
Esistono, però, secondo parte della dottrina (Bianca), alcune incapacità speciali,
che impediscono al soggetto di essere titolare di determinati rapporti giuridici. Tali
incapacità sono assolute quando sussistono nei confronti di tutti i consociati (sono
tali, ad esempio, le incapacità previste da leggi speciali in materia di lavoro minorile);
sono relative quando sussistono soltanto nei confronti di determinate persone (cfr.
artt. 1261, 1471, 2233 c.c.).

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