Le persone giuridiche e gli enti di fatto
Autore | Stefano Ambrogio |
Pagine | 85-95 |
85
Capitolo 7
Enti
con scopo
di lucro e
senza scopo
di lucro
Enti giuridici
Nozioni generali
1
LE PERSONE GIURIDICHE
E GLI ENTI DI FATTO
7
Accanto alle persone fisiche, operano nel mondo del diritto i cd. enti giu-
ridici, cioè organizzazioni collettive costituite da più persone fisiche e
considerate dall’ordinamento giuridico come soggetti di diritto a sé stanti
rispetto alle persone che le compongono.
Tali organizzazioni nascono, in genere, dall’esigenza di unirsi e cooperare per perseguire
fini che per la loro complessità o durata non potrebbero essere conseguiti dalle singole
persone fisiche. L’esigenza di associarsi dei cittadini, del resto, è innata e la prima e più
importante organizzazione collettiva è sicuramente lo Stato, che si articola a sua volta
in vari enti pubblici, come le Regioni, le Province, i Comuni etc. La nostra Costituzione,
inoltre, individua tra le libertà fondamentali del cittadino proprio quella di associarsi
(art. 18 Cost.) e stabilisce che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
Nell’ambito della categoria generale degli enti giuridici è, però, necessario
fare alcune distinzioni, la prima delle quali si basa sullo scopo dell’ente. In
relazione allo scopo, infatti, si distinguono:
- enti che non hanno scopo di lucro (o di profitto) e che perseguono fi-
nalità altruistiche, culturali, ideali etc. Ciò significa che eventuali guadagni
realizzati nello svolgimento della propria attività dovranno essere devoluti
ai terzi in conformità dello scopo (altr uistico, culturale, ideale etc.) perse-
guito e non, invece, ripartiti tra le persone che compongono l’ente. Si tratta,
in particolare, delle associazioni (riconosciute e non riconosciute), delle
fondazioni e dei comitati, disciplinati nel Titolo II del Libro I del codice;
- enti che hanno scopo di lucro (o di profitto) e che perseguono il fine di
ripartire tra le persone fisiche che li compongono il profitto economico rea-
lizzato nello svolgimento della propria attività. Si tratta, in particolare, delle
società (sia di persone sia di capitali), disciplinate nel Libro V del codice.
Il D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 ha però introdotto una nuova figura di impresa senza
scopo di lucro, la cd. impresa sociale. Essa può rivestire la forma di associazione o
fondazione ma anche di società (sia di persone che di capitali) e deve perseguire
finalità di utilità sociale e di interesse collettivo.
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