DELIBERAZIONE 25 Luglio 2007 - Trattamento dei dati personali in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. (Deliberazione n. 39).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli articoli 13 e 154, comma 3;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas deve definire le modalita' con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei "clienti finali domestici" connessi alla propria rete e strettamente necessari per formulare loro offerte commerciali e gestire contratti di fornitura;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 157/2007, con la quale e' stata approvata una prima parte della "Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale";

Vista la richiesta del 28 giugno 2007 a firma del segretario generale dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con la quale il Garante e' stato invitato a formulare le proprie considerazioni in ordine ad una seconda parte della disciplina in esame, che detta Autorita' deve completare in relazione a taluni profili di piu' diretta rilevanza per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo agli articoli 6 e 7 della menzionata deliberazione (contenuto minimo dell'informativa ai clienti interessati; limiti e obblighi dei venditori per l'utilizzo lecito e corretto dei dati);

Visto l'art. 24, comma 1, lettera a) del predetto Codice (casi nei quali il consenso degli interessati non e' richiesto perche' il trattamento e' necessario per adempiere ad un obbligo normativo);

Ritenuta la necessita' di aderire alla predetta richiesta e di formulare quindi alcune indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel quadro della procedura di cooperazione tra Autorita'...

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